Regime di cassa 2017: le istruzioni nella circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Bilancio e principi contabili

Regime di cassa 2017: con la circolare n. 11/E del 13 aprile l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per le imprese minori in contabilità semplificata destinatarie del nuovo regime contabile.

Regime di cassa 2017: le istruzioni nella circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate

Regime di cassa 2017: l’Agenzia delle Entrate con il comunicato del 13 aprile 2017 e con la circolare n. 11/E pubblica le istruzioni per il regime contabile delle imprese minori in contabilità semplificata che, a partire dal 2017, determineranno il reddito secondo il principio di cassa.

La novità è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 e con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate vengono illustrati chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo regime di cassa 2017 per le imprese in contabilità semplificata.

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni dedicate, a partire dal periodo d’imposta 2017 il reddito delle imprese minori sarà determinato prendendo come riferimento i ricavi incassati nell’anno e i costi pagati.

Il regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata si applica alle imprese minori, ovvero le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività.

Di seguito le istruzioni e la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate con tutte le indicazioni sul nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata, applicato a partire dal periodo d’imposta 2017.

Regime di cassa 2017: le istruzioni nella circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità applicative del nuovo regime di cassa 2017 per le imprese in contabilità semplificata.

Come specificato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per le imprese minori già destinatarie del regime contabile semplificato la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto importanti novità in materia di determinazione del reddito: a partire dal periodo d’imposta 2017 il reddito verrà determinato sulla base dei ricavi effettivamente incassati e delle spese sostenute.

Con il regime di cassa le imprese minori pagheranno le imposte al momento della concreta disponibilità dei mezzi finanziari, in sintesi secondo il regime di cassa e quindi sulla base degli incassi effettivamente sostenuti così come previsto per i professionisti.

Nella circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate sono illustrate nel dettaglio le modalità di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata a partire dal 2017: non si tratta di un regime di cassa puro, bensì un regime “misto” cassa – competenza. In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa della Legge di Bilancio, “le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti” previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66.

Ecco la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni sul regime di cassa 2017.

Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017 - Agenzia delle Entrate
Scarica la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni con il nuovo regime di cassa 2017 per le imprese in contabilità semplificata

Regime di cassa 2017: soggetti destinatari

Non cambia l’ambito d’applicazione del regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata che, così come originariamente previsto dagli articoli 18 e 20 del DPR 600/73 si applica alle imprese che optano il regime contabile semplificato in relazione a determinati requisiti.

A norma dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dall’articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  • imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • società di armamento e le società di fatto;
  • enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

Requisito fondamentale per l’esercizio della contabilità semplificata e per il regime di cassa 2017 è che i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR “percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.

Il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del Dpr n. 600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Per approfondire sul nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata si consiglia la lettura dell’approfondimento dedicato.

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