Modello 730/2016 integrativo: ecco come ottenere il conguaglio nella busta paga di novembre

Redazione - Modello 730

Con il modello 730 integrativo in scadenza il prossimo 25 ottobre 2016 è possibile ottenere il conguaglio direttamente nella prossima busta paga di novembre. Ecco come.

Modello 730/2016 integrativo: ecco come ottenere il conguaglio nella busta paga di novembre

Modello 730 integrativo: cos’è e quando deve essere compilato ed inviato dal contribuente?
Il modello 730 integrativo è una dichiarazione dei redditi a favore del contribuente che può essere inviata over si riscontrino errori di compilazione o di calcolo da cui scaturisce un maggior credito o un minor debito.

Qualora l’errore sia imputabile all’intermediario è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli.

In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello 730 è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro la scadenza del 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
  • presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Presentando il modello 730 integrativo entro la scadenza del 25 ottobre il contribuente potrà ottenere il relativo conguaglio nella prima busta paga utile ovvero quella relativa allo stipendio di novembre.

Qualora, invece, il contribuente si sia accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

Modello 730/2016 integrativo: i casi in cui è possibile inviarlo e le istruzioni da seguire

Il modello 730/2016 integrativo ha scadenza 25 ottobre e può essere utilizzato in tre casi specifici sempre fleggando l’apposita casella 730 integrativo:

  • Codice 1, nell’ipotesi generale qualora il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione che determinano un maggior credito o un minor debito o un’imposta pari ad esempio per correggere errori che non modificano la liquidazione dell’imposta;
  • Codice 2, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto. Il nuovo Modello 730/2016 integrativo deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del Modello 7302016 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
  • Codice 3, se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario.

Modello 730/2016 integrativo: quando non va presentato

Nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2016 dovesse risultare un maggior debito o un minor credito non è possibile ricorrere al Modello 730/2016 integrativo.

In questo caso il contribuente è tenuto obbligatoriamente alla presentazione del Modello Unico 2016.

In questo caso la presentazione del Modello Unico 2016 potrà avvenire:

  • entro il 30 settembre 2016, nel caso di correttiva nei termini, contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta come da indicazioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva è il caso di modello unico integrativo, il contribuente versarà oltre al tributo gli interessi e le sanzioni da ravvedimento;
  • entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello della presentazione del modello 730, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Occorre ricordare, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730/2016 originario, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.

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