Lavoratori italiani all’estero: ecco la guida alla tassazione dei redditi

Redazione - Irpef

Lavoratori italiani all'estero: ecco la guida dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 17 settembre 2017 con il sistema di tassazione previsto.

Lavoratori italiani all'estero: ecco la guida alla tassazione dei redditi

Lavoratori italiani all’estero: con comunicato stampa del 17 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate rende nota la pubblicazione di una guida pensata per chiarire le regole sulla tassazione dei redditi.

La guida alla tassazione dei redditi da lavoro prodotti all’estero punta a chiarire quali sono le imposte da pagare e come evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi da lavoro prodotti in un altro Paese.

Sono diverse le regole da considerare e per prima cosa la guida dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sul concetto di residenza fiscale e sul principio della tassazione mondiale, il World Wide Taxation Principle, il quale stabilisce che il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Come evitare di pagare due volte le imposte sui redditi prodotti all’estero, quando iscriversi all’A.I.R.E. e come individuare il tipo di tassazione prevista? Tutte le risposte sono contenute nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2017.

Lavoratori italiani all’estero: ecco la guida alle tasse da pagare

Ecco la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 settembre 2017 e accompagnata dal comunicato stampa pubblicato nella stessa giornata che chiarisce come funziona la tassazione sui redditi prodotti dagli italiani all’estero:

Guida Italiani all’Estero - Agenzia delle Entrate, 17 settembre 2017
Scarica la guida dell’Agenzia delle Entrate con le regole per la tassazione dei redditi prodotti all’estero da cittadini italiani

Italiani all’estero: come funziona la tassazione dei redditi?

Per capire come funziona la tassazione sui redditi prodotti all’estero da cittadini italiani bisogna considerare diversi aspetti, tra cui l’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, e l’iscrizione o meno all’A.I.R.E.

La regola generale prevede che un cittadino è tenuto a pagare le imposte sui redditi nel luogo in cui risulta stabilita la propria residenza fiscale.

Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per lavoro ma che non sposta la sua residenza fiscale dovrà pagare le imposte sui redditi prodotti in Italia, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Tassazione redditi di italiani all’estero e iscrizione all’A.I.R.E.

Per evitare di pagare due volte le tasse dovute, è prevista la possibilità di detrarre le imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati prodotti nella forma di credito d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Tale regola, introdotta per evitare la doppia tassazione sui redditi, è stata introdotta dall’art. 165 del Tuir, in cui si dispone che:

“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

La detrazione non spetta qualora i cittadini italiani che lavorano all’estero siano fiscalmente residenti in Italia, non risultino iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e omettano di presentare la dichiarazione dei redditi (art. 165, comma 8 del Tuir).

In caso di redditi prodotti all’estero e non dichiarati l’Agenzia delle Entrate ricorda che fino al 2 ottobre c’è tempo per aderire alla voluntary disclosure bis.

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