Ipoteca e pegno: definizione e differenze

Redazione - Leggi e prassi

Ipoteca e pegno sono due forme di garanzia reale per il creditore ma che presentano tra loro alcune importanti differenze. Ecco quali sono e qual è la definizione dei due istituti giuridici.

Ipoteca e pegno: definizione e differenze

Ipoteca e pegno sono due forme di garanzia reale per il creditore previste dall’ordinamento giuridico che presentano tuttavia alcune differenze sostanziali.

Definizione e differenze tra pegno e ipoteca sono contenute nel Codice Civile, rispettivamente agli articoli 2784 e 2808. La ratio delle garanzie reali è di consentire al creditore, in caso di inadempienza, di recuperare il proprio credito sui beni personali del debitore.

Per cercare di dare una prima definizione alla differenza tra ipoteca e pegno si può affermare che una prima indicazione utile riguarda la tipologia di bene oggetto di garanzia reale per il creditore: mentre l’ipoteca riguarda principalmente beni immobili, il pegno viene effettuato su beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 2808 e seguenti del Codice Civile anche l’ipoteca può avere ad oggetto beni mobili, a patto che siano registrati in pubblici registri. Approfondiamo di seguito quali sono le differenze tra pegno e ipoteca e qual è la definizione giuridica dei due istituti di garanzia reale del creditore.

Ipoteca, cos’è? Definizione art. 2808 Codice Civile

La definizione di ipoteca è contenuta nel Codice Civile all’articolo 2808, in cui è stabilito che:

“L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria”

Per cercare di capire cos’è l’ipoteca, partendo dalla definizione data dal Codice Civile, vediamo qual è la ratio della legge. Come detto già in precedenza, il motivo per cui è stata introdotta la possibilità per il creditore di ipotecare i beni del debitore è quello di introdurre un diritto reale di garanzia.

Si tratta di una forma di tutela per il creditore: le garanzie reali consistono nella possibilità di prelazione sui beni del debitore nel caso di mancato pagamento dell’importo concesso. Si pensi ai casi in cui come garanzia per la concessione di credito è richiesta l’ipoteca sulla casa; la banca o l’istituto di credito ha la possibilità di richiedere un bene di proprietà del debitore quale oggetto di garanzia reale.

Per la costituzione dell’ipoteca è necessaria l’iscrizione in pubblici registri e il bene non viene sottratto dal godimento del debitore.

Non tutti i beni possono tuttavia essere oggetto di ipoteca; le garanzie reali concesse al creditore riguardano specifiche categorie di beni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2810 del Codice Civile e questa è una delle principali differenze tra ipoteca e pegno che analizzeremo meglio di seguito.

Possono essere ipotecati i seguenti beni:

  • beni immobili che sono in commercio e le loro pertinenze
  • usufrutto sui beni immobili che sono in commercio e le loro pertinenze
  • diritto di superficie
  • diritto del enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico
  • le rendite dello Stato
  • beni mobili registrati in pubblici registri, come le automobili.

Pegno, definizione art. 2784 Codice Civile. Ecco cos’è

La definizione di pegno è contenuta all’art. 2784 del Codice Civile, che stabilisce quanto segue:

“Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”

Anche in questo caso si tratta di una garanzia reale per il creditore ma balza subito agli occhi la differenza con il pegno. Innanzitutto per quanto riguarda la tipologia di beni che possono essere oggetto di pegno, ovvero uno o più beni mobili.

Il pegno è a tutti gli effetti un contratto reale, che si realizza con la consegna del bene al creditore a titolo di garanzia. Il creditore vanta dunque sul bene oggetto di pegno il diritto di prelazione.

A questo punto iniziano ad essere chiare le differenze che esistono tra pegno e ipoteca. Di seguito una breve analisi di cosa cambia tra le due forme di garanzie reali.

Ipoteca e pegno, ecco le differenze

Le definizioni di ipoteca e pegno date dal Codice Civile fissano quelle che sono le differenze tra i due diritti di prelazione che la legge ha voluto attribuire al creditore.

Pegno e ipoteca si differenziano perché mentre il nel primo caso il possesso del bene mobile o del credito passa di fatto al creditore, con l’ipoteca è il debitore che continua a possedere il bene.

Per cercare di semplificare ancor di più la differenza tra le due forme di garanzia reale, facciamo un esempio. Nel caso di ipoteca sulla casa, il proprietario dell’immobile ha a tutti gli effetti il diritto di vivere e anche vendere l’immobile, avvisando l’acquirente. Come già ribadito, l’ipoteca costituisce una garanzia preventiva per il creditore ed è strettamente legata al bene: anche nel caso di vendita il creditore avrà diritto di prelazione sul bene immobile in oggetto per 20 anni.

Con il pegno, invece, il possesso del bene mobile o del credito passa direttamente al creditore, il quale tuttavia non ne acquisisce la proprietà. Il debitore ha la possibilità anche di trasferire i propri diritti sul bene pignorato, ma il diritto di prelazione da parte del credito non subirà modifiche.

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