Indennità malattia: tutte le istruzioni INPS

Giuseppe Guarasci - Moduli del lavoro

Indennità di malattia INPS 2019: tutte le istruzioni su durata, calcolo dell'importo e regole per fare domanda nei casi in cui è obbligatoria.

Indennità malattia: tutte le istruzioni INPS

Il lavoratore in malattia ha diritto ad un’indennità sostitutiva dello stipendio che è erogata dall’INPS.

L’indennità di malattia INPS 2019 viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa, con regole specifiche in merito a durata e calcolo dell’importo.

Per ottenere l’indennità di malattia da parte dell’INPS occorre leggere attentamente le istruzioni che seguono. Non sempre è necessario inviare domanda, ma per ottenere l’indennità di malattia INPS è fondamentale farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Se non è possibile l’invio telematico del certificato medico, il lavoratore dovrà farsi rilasciare il modulo cartaceo, che dovrà essere presentato entro due giorni all’INPS e dovrà essere attestato al proprio datore di lavoro.

Vediamo di seguito tutte le istruzioni per richiedere l’indennità di malattia INPS, chi ne ha diritto, come fare il calcolo dell’importo riconosciuto e qual è la durata massima prevista.

Indennità di malattia INPS 2019: chi ne ha diritto? Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

L’indennità di malattia a carico dell’INPS spetta alle seguenti categorie di soggetti beneficiari:

  • operai settore industria;
  • operai ed impiegati settore terziario e servizi;
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati;
  • lavoratori sospesi dal lavoro;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95.

L’indennità di malattia non spetta, invece, alle seguenti categorie di soggetti esclusi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

  • collaboratori familiari (COLF e Badanti);
  • impiegati dell’industria;
  • quadri (industria e artigianato);
  • dirigenti;
  • portieri;
  • lavoratori autonomi.

Durata e quando spetta l’indennità di malattia INPS

L’indennità di malattia è pagata dall’INPS a partire dal 4° giorno. I primi giorni sono pagati solitamente dal datore di lavoro, anche se in tal caso bisogna far riferimento a quanto previsto dal proprio CCNL.

La durata dell’indennità di malattia è pari a tutto il periodo di prognosi, e termine quindi con l’evento di fine della malattia. Rientra nel periodo coperto dall’indennità INPS anche l’eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital purché la relativa certificazione rechi specifica diagnosi.

Si ricorda che anche nel periodo in cui è riconosciuta l’indennità di malattia il lavoratore dovrà essere reperibile durante le fasce di reperibilità in caso di visita fiscale da parte del medico.

Indennità di malattia INPS 2019: importi, cosa spetta e a chi:

Le regole per il riconoscimento dell’indennità di malattia sono differenti e cambiano in base alla categoria di lavoratore:

  • Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere:
    • a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
    • a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’Inps.
  • Lavoratori dell’agricoltura:
    • a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
    • a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell’anno precedente (può essere considerata utile l’attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell’anno in corso e prima dell’inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
  • Apprendisti: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
  • Disoccupati: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Sospesi: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.
  • ai Lavoratori iscritti alla Gestione separata spetta:

a) l’indennità per degenza ospedaliera. Essa spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di 180 giorni di degenza nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital, a condizione che:

  • risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui trattasi;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

b) l’indennità di malattia. Essa spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e a condizione che:

  • risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

Ai Lavoratori marittimi spetta:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale spetta dal primo giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica), fino ad un massimo di un anno;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare riguarda gli eventi morbosi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell’evento medesimo, fino ad un massimo di un anno;
  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per gli eventi morbosi che si manifestano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell’evento medesimo, fino ad un massimo di 180 giorni.

Importo indennità di malattia INPS: quanto spetta

Anche in merito all’importo dell’indennità di malattia sono previste regole diverse.

Per i lavoratori dipendenti, il calcolo dell’indennità è effettuato al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno di malattia

Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% per tutto il periodo di malattia.

Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l’indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale prevista.

Ai ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.

Ai lavoratori marittimi:

  • in caso malattia fondamentale, l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco;
  • in caso malattia complementare, l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dell’ultimo sbarco;
  • in caso di malattia di lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, l’indennità spetta nella misura del 50% per i primi 20 giorni e del 66,66% dal 21° al 180° giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

Indennità di malattia INPS: come si ottiene e quando bisogna fare domanda

Nella maggior parte dei casi non è necessario fare domanda per ottenere l’indennità di malattia INPS.

Per avere diritto all’indennità economica di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps. Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.

A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Inps per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.

In attesa dell’estensione delle modalità di rilascio e di invio telematico della certificazione di malattia anche da parte delle Strutture ospedaliere, nel caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni, redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati alla Struttura territoriale Inps anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma comunque nel termine di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa.

Soltanto i lavoratori iscritti alla Gestione separata per ottenere il pagamento, dovranno presentare alla Struttura Inps di appartenenza la domanda di prestazione attraverso uno dei seguenti canali (circolare n. 52 del 6.04.2012), oltre alla certificazione di malattia:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni Sostegno del reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.

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