Imu e Tasi 2017 sui fabbricati in costruzione

Redazione - TASI

Imu e Tasi 2017 sui fabbricati in costruzione: come si calcola? Ecco tutte le istruzioni a pochi giorni dalla scadenza per l'acconto.

Imu e Tasi 2017 sui fabbricati in costruzione

Imu e Tasi 2017 sui fabbricati in costruzione con regole specifiche per il calcolo. In vista della scadenza in programma per il 16 giugno cerchiamo di fare chiarezza.

La regola generale prevede che in caso di variazioni nel corso d’anno, per il calcolo Imu e Tasi venga considerata la rendita catastale al 1° gennaio 2017. Il DL 201/2011 al comma 4 dell’articolo 13 stabilisce infatti che in caso di variazione delle rendite catastali nel corso dell’anno quella da utilizzare per il calcolo delle imposte sia quella vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Sono tuttavia previste regole diverse in casi specifici, ovvero in caso di fabbricati in costruzione o qualora la variazione della rendita catastale derivi da interventi di ristrutturazione, demolizione o, in genere, su un fabbricato già accatastato anche prima della data di fine costruzione. Alla normativa generale, fondamentale per il calcolo di Imu e Tasi in scadenza il 16 giugno 2017, si affiancano le sentenze della Corte di Cassazione.

Di seguito tutti i chiarimenti su come calcolare Imu e Tasi 2017 per i fabbricati in costruzione e una sintesi dei diversi casi di variazione della rendita catastale durante l’anno.

Imu e Tasi 2017 sui fabbricati in costruzione

Per i fabbricati in costruzione Imu e Tasi 2017 sono dovuti a partire dalla data di fine dei lavori ovvero dalla data di utilizzo dell’immobile qualora dovesse precedere il termine dei lavori, secondo quanto previsto dal d.lgls. n. 504/1992.

La regola disposta dalla legge si affianca alle diverse sentenze della Cassazione in materia, secondo cui nel caso di accatastamento prima della fine dei lavori per la determinazione di Imu e Tasi dovrà essere presa a riferimento la data di accatastamento del fabbricato.

Le regole su Imu e Tasi per fabbricati in costruzione hanno da sempre causato non poche controversie e proprio per questo la giurisprudenza è più volte intervenuta ad interpretare la normativa.

In caso di variazione della categoria catastale nel corso dell’anno bisogna far riferimento alle singole situazioni per il calcolo di acconto e saldo Imu e Tasi 2017.

Imu e Tasi 2017: variazione rendita catastale durante l’anno d’imposta

Se per i fabbricati in costruzione è chiara la modalità di calcolo Imu e Tasi, nel caso di variazione della rendita catastale durante l’anno è bene fare alcune importanti distinzioni sulla base dei casi specifici di cui la Cassazione si è occupata nel corso degli anni.

In linea di principio, come già ribadito, in caso di variazione della rendita catastale nel corso dell’anno, Imu e Tasi si calcolano sulla base della rendita in vigore al 1° gennaio 2017.

Tuttavia non è sempre così e dall’interpretazione della norma, la Cassazione è più volte intervenuta a chiarire che la disposizione si applica esclusivamente nel caso di fabbricati che subiscono modifiche della rendita catastale senza interventi di ristrutturazione, ampliamento o altri interventi edilizi ma che, invece, sia dovuto alla valutazione di elementi nuovi.

Ad esempio, si applica la rendita accatastata al 1° gennaio 2017 nel caso di immobili imbullonati, per i quali è prevista l’esenzione dalla superficie in base alla quale si determina la rendita catastale soltanto comunicando al catasto - con il modello Docfa - la variazione dell’immobile precedentemente censito considerando anche i macchinari fissi al suolo.

Imu e Tasi 2017 sui fabbricati in caso di ristrutturazione, ricostruzione o demolizione

Dopo aver chiarito quali sono le regole generali di seguito alcuni dei casi particolari sul calcolo Imu e Tasi 2017, ovvero in caso di ristrutturazione, demolizione o ricostruzione.

Il calcolo Imu e Tasi verrà effettuato, in questo caso, prendendo come base imponibile il valore dell’area fabbricabile fino alla data di fine lavori. Si tratta di una situazione equiparata dal legislatore a quanto previsto per i fabbricati in costruzione: anche in caso di ricostruzione, demolizione o ristrutturazione la base imponibile Imu e Tasi sarà data dal valore dell’area fabbricabile fino alla fine dei lavori ovvero fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato.

Il DL n. 102/2013 prevede inoltre che dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione in favore dell’impresa costruttrice è prevista l’esenzione in caso di immobile destinato alla vendita, fino all’avvenuta vendita o locazione.

La stessa regola vale nel caso di fabbricato oggetto di demolizione: il calcolo Imu e Tasi dovrà essere effettuato prendendo come base imponibile il valore dell’area fabbricabile a partire dalla data di demolizione.

Tutti gli approfondimenti su calcolo e scadenza sono contenuti nelle rubriche dedicate a Imu e Tasi.

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