Esodati, ottava salvaguardia 2017: domanda e requisiti per la pensione anticipata

Diego Denora - Pensioni

La pensione anticipata 2017: domanda e requisiti per gli esodati, con l’ottava salvaguardia è possibile riceverla. Ecco tutte le informazioni.

Esodati, ottava salvaguardia 2017: domanda e requisiti per la pensione anticipata

L’ottava salvaguardia può fornire la pensione anticipata agli esodati: i requisiti e la domanda sono disponibili per il 2017, da comunicato INPS della fine di dicembre dell’anno precedente, sul sito dell’istituto. Sembra che la riforma delle pensioni proceda di giorno in giorno.

Gli esodati, infatti, usufruiranno delle vecchie regole pensionistiche, cioè precedenti alla Riforma Fornero, se rientreranno i particolari requisiti espressi dalla Legge di Bilancio 2017: sembra che una soluzione al problema si stia avvicinando.

La domanda di pensione anticipata è argomento cocente, in quanto la riforma delle pensioni in attuazione aggiorna una normativa previdenziale risultata imperfetta; si vedano le altre misure come Ape, RITA, nonché i nuovi requisiti per pensione di anzianità. In questo articolo ci concentreremo sull’ottava salvaguardia per gli esodati, cercando di presentare una guida riassuntiva delle misure.

Esodati e ottava salvaguadia 2017: la domanda per la pensione anticipata

L’ottava salvaguardia disponibile in questo 2017 consiste nell’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica Fornero, con il quale si garantisce l’accesso al trattamento previdenziale “vecchio” ad un massimo 30700 soggetti, incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, considerate peraltro concluse, attraverso il prolungamento del termine entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

La domanda si potrà inviare a partire dal 1° gennaio fino al 1° marzo 2017 (comma 214 della Legge di Bilancio 2017) e prevede che i termini siano da un minimo di 36 a un massimo 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica. Lo scopo è portare a conclusione tale programma di gradualità nel processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento implementato nel limite di risorse programmate.

La domanda si svolge tramite il portale INPS, i cittadini potranno accedere al servizio online Domanda di Prestazioni previdenziali su Pensione, Ricostituzione, Ratei. Il possesso del PIN sarà necessario, si veda anche come ottenerlo. In seguito, occorrerà accedere alla sezione delle dichiarazioni, selezionando dal menu a tendina:

  • nel campo gruppo la spunta Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
  • nel campo prodotto la sequenza Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia;
  • nel campo tipo la Legge di Bilancio, cioè Legge 232/2016;
  • nel campo tipologia l’unica opzione.

La domanda potrà essere inviata entro il 1° marzo 2017, per cui, si ponga attenzione alle scadenze imposte dalla suddetta normativa. È obbligatorio dichiarare gli elementi identificativi dell’azienda dove si è svolta l’attività lavorativa, per cui è utile reperire le informazioni prima di cominciare la compilazione. Vediamo ora quali sono i requisiti per i beneficiari.

Esodati e ottava salvaguadia 2017: i requisiti per la domanda

I requisiti per l’accesso al sistema previdenziale, vigenti prima della riforma pensionistica Fornero, possono dunque applicarsi a specifiche categorie di lavoratori, nei limiti di determinati contingenti espressi dal comma 214. Vediamo quali sono, presentando così un prospetto per i beneficiari:

  • lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure, lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di fallimento, che perfezionino i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica Fornero, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile anche mediante il versamento di contributi volontari entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo;
  • lavoratori prosecutori volontari con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, che maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011 una qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato);
  • lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi che maturano i requisiti previdenziali secondo la suddetta disciplina;
  • lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con suddetta disciplina;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina come sopra;
  • ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 72 mesi dalla sua entrata in vigore.

Malgrado i requisiti siano molto stringenti, si presume che gli effetti di tali disposizioni siano positivi per molti lavoratori: il limite massimo di soggetti salvaguardati è stato stabilito a poco più di 200.000 individui ma sarà comunque compito dell’INPS, in accordo col governo, a produrre uno studio al riguardo.

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