Dichiarazione Iva 2017: casi di esonero e obbligo

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione IVA

Dichiarazione Iva 2017: ecco tutti i casi di esonero e di obbligo relativamente alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza del 28 febbraio.

Dichiarazione Iva 2017: casi di esonero e obbligo

Dichiarazione Iva 2017: quali sono i casi di esonero? Prima di analizzare quali sono i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva ricordiamo che nel 2017 i tempi si stringono.

Per prima cosa, ricordiamo che a partire dal 2017 la dichiarazione Iva dovrà essere presentata in forma autonoma e, quindi, non sarà più possibile presentare il modello Iva 2017 in forma unificata con il modello Unico - Redditi 2017 ed entro il 30 settembre. La dichiarazione Iva 2017 tuttavia prevede alcuni casi di esonero e ci sono alcuni specifici casi in cui vige l’esenzione dall’obbligo fiscale.

La nuova scadenza della dichiarazione Iva 2017 è fissata al 28 febbraio: si tratta del termine ultimo in cui si dovrà procedere all’invio, in forma autonoma, della dichiarazione Iva.

Vista la nuova scadenza e regole è bene ricordare quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva 2017 e quali invece quelli obbligati. Nell’articolo tutte le indicazioni utili per definire chi non presenta dichiarazione Iva.

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Dichiarazione Iva 2017: soggetti obbligati e casi particolari

La dichiarazione Iva 2017 dovrà essere presentata a partire dal 1 febbraio ed entro la scadenza del 28 febbraio 2017 da tutti i soggetti che, sulla base di quanto previsto dalla normativa in merito, sono obbligati alla presentazione.

Sulla base di quanto disposto dal Dpr n. 633/1972 i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva 2017 sono tutti coloro che esercitano attività di impresa, attività artistiche o professionali e che sono titolari di partita Iva. La legge non fa esplicito riferimento alle categorie obbligate alla presentazione della dichiarazione Iva mentre, come vedremo in seguito, è ben chiaro quando invece è previsto l’esonero.

Nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in concomitanza con la pubblicazione del modello di dichiarazione Iva 2017, si legge inotre che tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione rientrano anche soggetti che hanno cessato l’attività e curatori fallimentari o commissari liquidatori per fallimenti con inizio nel corso del 2016 e per quelli successivi alla chiusura del periodo d’imposta 2016.

Abbiamo dedicato un articolo ai casi particolari della dichiarazione Iva 2017 e per tutte le indicazioni utili ti consigliamo di leggerlo -> Dichiarazione IVA 2017: istruzioni casi particolari

Quali sono invece i casi di esonero e quali, nel dettaglio, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva 2017? Ecco nel dettaglio quando non bisogna presentare la dichiarazione Iva 2017 entro il 28 febbraio 2017.

Dichiarazione Iva 2017: soggetti esonerati

Nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate si ribadisce che non tutti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva 2017 e che in alcuni casi è disposto l’esonero dall’obbligo.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva 2017 sono, quindi, i seguenti:

  • contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art.19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Scarica qui modello di dichiarazione Iva 2017 e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate -> Dichiarazione IVA 2017: online modello definitivo e istruzioni

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