Definizione liti fiscali pendenti: la ragion“eria”...di Stato

Tania Stefanutto - Imposte

La Dottoressa Tania Stefanutto ci spiega criticità ed anomalie evidenti nel passaggio dalla rottamazione delle cartelle Equitalia (DL 193/2016) alla definizione fiscale delle liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate (DL 50/2017).

Definizione liti fiscali pendenti: la ragion“eria”...di Stato

Definizione liti fiscali 2017 con l’Agenzia delle Entrate: in tema di liti pendenti la Ragion-eria di Stato, o meglio di Equitalia, prevale sull’articolo 3 della Costituzione italiana: pur di salvare l’aggio si privilegiano i contribuenti reticenti.

La vicenda forse non è nota: i contribuenti che hanno liti pendenti nei vari gradi di giudizio con controparte l’Agenzia delle Entrate, potevano procedere a rottamare i carichi iscritti a ruolo con le regole previste dall’art. 6 del D.L. 193/2016, così come modificato dalla Legge di conversione 225/2016.

Fino al 31 marzo prima, 21 aprile dopo la proroga, i contribuenti presentando apposita istanza potevano chiudere le proprie pendenze iscritte a ruolo, riferite a cause in corso, per la sola parte presente in cartella con l’eliminazione delle sanzioni, ma pagando comunque, oltre l’imposta, interessi e aggi.

Cosa succede subito dopo l’entrate in vigore dell’articolo 11 del DL 50/2017 che introduce la “definizione fiscale delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate”?

Definizione fiscale liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate: cosa prevede la nuova “rottamazione” introdotta dal DL 50/2017?

Il 24 aprile è entrato in vigore il D.L. 50/2017 che prevede un’ apposita “rottamazione” per le cosiddette liti pendenti che vedono come controparte l’Agenzia delle Entrate: la nuova norma prevede all’art. 11 la possibilità di definire la lite per la quota parte di imposte e sanzioni, con l’eliminazione di queste ultime - in totale analogia con la rottamazione delle cartelle Equitalia ex art. 6 - ma senza il pagamento di aggio alcuno.

La norma è successiva ma si sovrappone, per logica, a quella della rottamazione: se un contribuente ha un’iscrizione a ruolo parziale si trovava nella condizione di rottamare solo 1/3 o 2/3 del totale dell’atto impugnato, dovendo poi utilizzare strumenti deflattivi propri del contenzioso tributario.

A fronte di un intervento di coordinamento logico si assiste però ad una forzatura in tema di aggio: l’articolo 6 del D.L. 193/2016 prevede una cristallizzazione della posizione del contribuente con la domanda, la quale trova la propria naturale adesione solo nel pagamento della prima o unica rata di luglio. In caso di mancato pagamento a luglio il contribuente ritorna “in bonis” alla data di presentazione della domanda e tutti i piani di rateazione in essere riprendono da quella data. La domanda è di fatto rinunciabile.

Definizione liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate: le criticità nel passaggio dal DL 193/2016 al DL 50/2017

L’articolo 11 del D.L. 50/2017 prevede la coesistenza delle procedure: tale norma è stata letta dall’Agenzia delle Entrate come una causa di “irrinunciabilità” della procedura di rottamazione.

Di fatto il contribuente che ha presentato istanza di rottamazione non vi può più rinunciare trovandosi obbligato al pagamento di un aggio solo per il fatto di essere stato zelante e solerte (del resto le prime versioni circolate del DL 50/2017 prevedevano l’obbligatorietà dell’istanza di rottamazione per l’accesso alle liti).

Nell’audizione alle Commissioni Bilancio riunite l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che la presentazione di una domanda di rottamazione ex art. 6 va letta come una “condizione sospensiva” per la presentazione dell’istanza di definizioni delle liti pendenti (cosa non prevista dalla norma).

Il coordinamento delle norme lascia a desiderare anche sulle modalità applicative: le due procedure sono legate, ma viaggiano in maniera autonoma per scadenze, modalità di pagamento e perfezionamento della definizione.

Unico dato comune che entrambe non sospendono il processo: solo per la definizione delle liti pendenti è prevista apposita istanza di sospensione del procedimento sino al 10 ottobre. Sarà cura dei difensori procedere con una richiesta di rinvio a data fissa sulla base dell’art. 34 del d.Lgs. 546/1992 al fine di verificare l’operatività delle norme dopo la conversione e dopo l’emanazione dei provvedimenti direttoriali conseguenti.

*La Dottoressa Tania Stefanutto è Commercialista in Brescia

Il presente intervento si inserisce nell’ambito di un’iniziativa editoriale con la quale la redazione di informazionefiscale.it – avvalendosi dei cortesi e preziosi interventi di professionisti contattati su tutto il territorio nazionale - vuole sensibilizzare i propri lettori rispetto al tema delicato della crisi giuridica del Fisco nel nostro Paese. Una crisi molto grave cui devono far fronte comune tutti i cittadini-contribuenti e non soltanto i commercialisti. Un Fisco più giusto è un obiettivo concreto che può portare a maggiore equità sociale, elemento attualmente carente nel sistema fiscale italiano.

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