Contratto di affitto: comunicazione registrazione ad amministratore ed inquilino

Francesco Oliva - Leggi e prassi

Contratto di affitto: la registrazione deve essere obbligatoriamente oggetto di comunicazione all'amministratore di condominio ed all'inquilino.

Contratto di affitto: comunicazione registrazione ad amministratore ed inquilino

Il contratto di affitto deve essere stipulato in forma scritta e la sua registrazione all’Agenzia delle Entrate deve essere oggetto di comunicazione scritta all’amministratore di condominio ed all’inquilino.

Occorre però distinguere sia i termini di scadenza previsti dalla legge che gli effettivi adempimenti che consentono di considerare effettuata la comunicazione di registrazione.

Nel caso dell’inquilino, infatti, è sufficiente che il locatore consegni una copia della ricevuta di registrazione del contratto tramite procedura RLI. La registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate deve essere eseguita entro il termine di scadenza perentorio di 30 giorni dalla data di stipula del contratto di locazione medesimo.

Nel caso dell’amministratore di condominio, invece, è necessario che il locatore - proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto della locazione - compili e consegni una scheda con tutti i dati da riportare nel registro dell’anagrafe condominiale. In questo caso il termine di scadenza entro il quale comunicare all’amministratore di condominio l’avvenuta registrazione del contratto di affitto è di 60 giorni a partire dalla data di stipula del contratto.

L’obbligo di comunicazione della registrazione del contratto di affitto all’amministratore di condominio: riferimenti normativi

Appare rilevante considerare il ruolo importante svolto dall’amministratore di condominio nella gestione complessiva dell’immobile.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile, infatti, egli deve:

curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili

Come si legge nella norma sopra riportata, l’amministratore di condominio deve essere informato di ogni variazione che intervenga nei dati relativi al condominio medesimo.

Ma a chi spetta l’obbligo di comunicare la registrazione del contratto di affitto? Al locatore oppure all’inquilino conduttore della locazione?

L’obbligo di comunicazione di registrazione del contratto di affitto spetta sempre al locatore

Per rispondere al quesito occorre fare riferimento a quanto recentemente previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015).

Alla luce dell’articolo 1 comma 59 della predetta legge, infatti, “è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni al conduttore ed all’amministratore di condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta del registro di anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, comma 1, numero 6) del codice civile.”

Modalità di comunicazione della registrazione del contratto di affitto all’inquilino ed all’amministratore di condominio

Una volta compresi quali siano gli obblighi in capo al locatore, occorre precisare quale sia la modalità di comunicazione più adatta per informare inquilino ed amministratore di condominio della registrazione del contratto.

Sebbene la normativa di riferimento sopra citata non dica nulla al riguardo, appare chiaro come siano da preferire tutti gli strumenti che consentano di dare certezza nella data e nell’effettività della comunicazione.

Di conseguenza, si consiglia di utilizzare sempre la posta elettronica certificata (pec) oppure la raccomandata con ricevuta di ritorno.

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