Affitti brevi: scadenza e regole per il versamento della «tassa Airbnb»

Redazione - Cedolare secca sugli affitti

Affitti brevi: regole e scadenze chiarite con la pubblicazione della circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, in vista del termine del 16 ottobre 2017. Ecco come funziona ritenuta del 21% sui canoni di locazione, la tassa Airbnb.

Affitti brevi: scadenza e regole per il versamento della «tassa Airbnb»

Affitti brevi, scadenza versamento ritenuta 21% fissata al 16 ottobre 2017.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 accompagnata da comunicato stampa chiarisce le regole per il versamento della tassa Airbnb per intermediari e gestori di portali di intermediazione immobiliare in relazione ai contratti di locazione breve.

Tutte le istruzioni per versare la ritenuta a titolo di cedolare secca o di acconto d’imposta arrivano a seguito della proroga e delle modifiche ai termini di applicazione delle sanzioni rese ufficiali dalle Entrate.

Per la meglio nota tassa Airbnb, entrata in vigore a partire per i canoni di locazione breve relativi a contratti stipulati dal 1° giugno 2017, gli intermediari dovranno versare la ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta sui canoni corrisposti a partire dal 12 settembre.

Quella del 16 ottobre 2017 è la prima scadenza per l’adempimento periodico che interesserà intermediari immobiliari e gestori di portali di intermediazione (come Airbnb o Booking) per il versamento all’Erario della ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve.

Ecco di seguito la circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2017 con tutte le regole per gli intermediari tenuti al versamento della cedolare secca del 21% e le scadenze della tassa Airbnb.

Locazioni brevi, ecco la circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate. Prima scadenza 16 ottobre 2017

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E pubblicata il 12 ottobre 2017 vengono chiarite punto per punto tutte le regole per intermediari e gestori di portali immobiliari tenuti ad applicare la ritenuta del 21% sui contratti di locazione breve.

Le nuove regole sul versamento della ritenuta a titolo di cedolare secca o acconto d’imposta si applicano ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Si allega di seguito la circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate e di seguito alcuni chiarimenti sulle istruzioni per il versamento di quella che è stata definita la tassa Airbnb.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 24/E 12 ottobre 2017
Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Locazioni brevi: gli adempimenti degli intermediari immobiliari

In relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 gli intermediari sono tenuti, ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell’articolo 4, ad effettuare determinati adempimenti.

In particolare:

  • se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare i dati ad essi relativi e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
  • se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi.

Gli adempimenti, versamento della ritenuta e comunicazione dati, riguardano le locazioni di unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione.

Affitti brevi: scadenze e regole per il versamento della «tassa Airbnb»

Il versamento della tassa Airbnb, la ritenuta del 21% a titolo di cedolare secca o di acconto d’imposta sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, dovrà essere effettuato da soggetti residenti e non residenti che effettuano attività di intermediazione immobiliare.

La “tassa Airbnb” non dovrà, quindi, essere versata entro il giorno 16 di ciascun mese direttamente dai privati che affittano il loro immobile ma dagli intermediari ai quali si affida la locazione: agenzie o portali online. Questi applicheranno all’affitto pagato al locatore una ritenuta (a titolo di cedolare secca o di acconto d’imposta) pari al 21%.

L’adempimento resta dunque a carico dell’intermediario, ovvero dei soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve, ovvero gli affitti di durata inferiore ai 30 giorni.

L’importo dell’imposta dovuta per i contratti di locazione, invece, è addebitato al privato che affitta la propria abitazione sottraendo l’imposta all’affitto pattuito.

A tal proposito, per i proprietari che concedono il proprio immobile in affitto per brevi periodi consigliamo di leggere l’approfondimento pensato per chiarire chi paga la tassa Airbnb.

La scadenza per il versamento della ritenuta del 21% è fissata al giorno 16 del mese successivo a quella in cui è stato stipulato il contratto di locazione; la prima scadenza obbligatoria è fissata al 16 ottobre 2017.

L’Agenzia delle Entrate comunica inoltre che nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, sono escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017.

I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo di versare la tassa Airbnb tramite rappresentante fiscale.

Per maggiori dettagli, si allega di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 12 luglio 2017

Provvedimento Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017
Scarica il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 12 luglio 2017 con regole e scadenze per il versamento della tassa Airbnb

Locazioni brevi: codice tributo e compilazione F24 per il versamento della «tassa Airbnb»

Per il versamento della ritenuta d’acconto sui canoni di locazione breve bisognerà utilizzare il modello F24 e il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 88/E del 5 luglio 2017 e compilare il modello F24 nella seguente modalità:

  • Codice tributo “1919” da inserire nella sezione Erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.“ e “Anno di riferimento” bisognerà indicare mese e anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

La ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve per eventuali eccedenze potrà essere recuperata in compensazione con i versamenti dello stesso anno utilizzando il codice tributo 1628, denominato «Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014», istituito con risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, seguendo le indicazioni ivi specificate.

Per le compensazioni dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le eccedenze dei versamenti dovrà invece essere utilizzato il codice tributo “6782”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato”.

Obbligo di trasmissione dei dati per le locazioni brevi

Il DL 50/2017 ha introdotto per gli intermediari anche l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati per i contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017.

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato concluso il contratto (per quelli stipulati nel 2017 la scadenza è dunque fissata al 30 giugno 2018). Dovrà contenere i seguenti dati:

  • il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
  • durata del contratto;
  • l’importo del corrispettivo lordo;
  • l’indirizzo dell’immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

I dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate seguendo le specifiche tecniche non ancora pubblicate ma che saranno messe a disposizione degli intermediari in breve tempo.

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