Bonus prima casa per abitazioni inagibili: si può richiedere una seconda volta

Bonus prima casa per abitazioni inagibili: la risoluzione n. 107 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che si può beneficiare delle agevolazioni una seconda volta anche se già beneficiari dell'agevolazione per immobili danneggiati dal sisma.

Bonus prima casa per abitazioni inagibili: si può richiedere una seconda volta

Bonus prima casa richiedibile per la seconda volta in caso di abitazioni dichiarate inagibili.

La risoluzione n. 107 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 1 agosto 2017 chiarisce che le agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale possono essere richieste per la seconda volta in caso di gravi danni a seguito del terremoto che compromettono la fruibilità del bene.

In sostanza viene ribadito che le agevolazioni per l’acquisto della prima casa possono essere richieste di nuovo quando l’abitazione precedentemente acquistata con il bonus risulta inagibile - nel caso in oggetto a seguito del sisma - e quando il beneficiario delle agevolazioni si trova, di fatto, a dover acquistare obbligatoriamente una seconda casa.

Un importante chiarimento che, sommato al Sisma bonus, la detrazione fiscale Irpef per interventi di messa in sicurezza degli immobili, estende gli incentivi economici attualmente in vigore per chi, a seguito del terremoto, ha perso la propria casa.

Bonus prima casa per abitazioni inagibili: si può richiedere una seconda volta

Le agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale possono essere richieste anche per l’acquisto della seconda casa qualora la precedente venga dichiarata inagibile.

Non solo: se in data successiva alla fruizione del secondo bonus l’immobile venisse dichiarato nuovamente agibile il beneficiario non perderebbe il diritto a fruirne e, in sostanza, non verrà obbligato dall’Agenzia delle Entrate a restituire quanto di seguito concesso.

La risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fissa un chiaro principio, già ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010: il diritto a beneficiare del bonus prima casa deve essere riconosciuto anche al contribuente proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni qualora lo stesso non risulti idoneo a sopperire alle esigenze abitative del contribuente.

La stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 86/E del 2010, aveva precisato che l’agevolazione è richiedibile una seconda volta se l’inidoneità della prima casa è valutabile sulla base di criteri oggettivi, ovvero in caso di:

“assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l’inagibilità) dell’immobile (già posseduto) all’uso abitativo”.

Il diritto a beneficiare del bonus prima casa anche per l’acquisto della seconda casa deve essere suffragato dall’oggettiva inidoneità all’uso abitativo che, nel caso oggetto della risoluzione, è rappresentata dall’ordinanza di dichiarata inagibilità a seguito del terremoto e fino a nuova disposizione emessa dal sindaco.

Non si perde secondo bonus prima casa per immobili nuovamente agibili in data successiva

La risoluzione n. 107 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un ulteriore importante novità: nel caso di revoca dell’inagibilità dell’immobile in data successiva al nuovo acquisto resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo acquisto.

I requisiti oggettivi per beneficiare per la seconda volta delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa a seguito di dichiarazione di inagibilità ed eventi indipendenti dalla volontà del già beneficiario del bonus devono risultare soddisfatti al momento del nuovo acquisto e pertanto la norma non ha effetti “retroattivi”.

Resta ferma la regola generale che la dichiarazione di non titolarità di diritti reali su altra casa di abitazione situata nel Comune del nuovo acquisto è riferita agli immobili diversi rispetto a quello dichiarato inagibile: in caso di possesso di un’altra casa abitabile non sarà possibile beneficiare delle agevolazioni.

Bonus prima casa: quali sono le agevolazioni previste

Il bonus prima casa cui fa riferimento la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è l’agevolazione che consiste nell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota al 2% e di imposta ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 50 euro cadauna. L’agevolazione è rivolta esclusivamente agli acquisti di abitazioni, fatta eccezione degli immobili di lusso.

Per beneficiare del bonus prima casa bisognerà rispettare i seguenti requisiti vincolanti:

  • immobile situato nel Comune in cui il beneficiario ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto oppure dove svolge l’attività lavorativa;
  • acquirente non titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile, anche in comunione dei beni con il coniuge;
  • non titolare di altri immobili acquistati con il bonus prima casa in tutto il territorio nazionale, anche se acquistati in regime di comunione dei beni.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la guida completa al bonus prima casa con l’elenco di tutte le agevolazioni previste per il 2017 per chi intende acquistare l’abitazione principale.

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