Reddito di cittadinanza e lavoro agricolo, INPS chiarisce: nessuna comunicazione è necessaria in caso di un contratto fino a 30 giorni, rinnovabile per altri 30, con una retribuzione fino a 2.000 euro, possibilità prevista dal Decreto Rilancio. Le indicazioni INPS nel messaggio numero 2423 del 12 giugno 2020.
Reddito di cittadinanza e lavoro agricolo, i beneficiari dell’assegno che stipulano un contratto di 30 giorni, rinnovabile per altri 30, nel limite dei 2.000 euro di retribuzione con un datore di lavoro del settore dell’agricoltura non devono inviare alcuna comunicazione all’INPS.
A chiarirlo è lo stesso Istituto che, con il messaggio numero 2423 del 12 giugno 2020, fornisce indicazioni sulla possibilità prevista dall’articolo 94 del Decreto Rilancio.
- INPS - Messaggio numero 2423 del 12 giugno 2020
- Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Reddito di cittadinanza e lavoro agricolo, INPS chiarisce: nessuna comunicazione
Con le novità introdotte dal Decreto Legge numero 34 del 19 maggio 2020, chi percepisce reddito di cittadinanza, cassa integrazione, Naspi e di Discoll, le due forme di indennità di disoccupazione, può stipulare un contratto di lavoro agricolo con durata non superiore a 30 giorni, rinnovabile per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Ampliare la platea di potenziali lavoratori agricoli ha una doppia valenza:
- evitare la perdita dei raccolti per il settore dell’agricoltura;
- prevedere alcune eccezioni alle regole canoniche per superare alcuni vincoli che i cittadini che percepiscono indennità o integrazioni salariali devono rispettare.
Con il messaggio numero 2423 del 12 giugno 2020, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti specifici per coloro che percepiscono l’assegno del reddito di cittadinanza e stipulano un contratto di lavoro agricolo in linea con l’articolo 94 del Decreto Rilancio.
Diversamente da quanto previsto in caso di nuova attività lavorativa, i beneficiari non sono tenuti alla trasmissione del modello RdC/PdC – com Esteso per la comunicazione dei redditi percepiti.
Reddito di cittadinanza e lavoro agricolo, INPS chiarisce: non serve inviare il modello RdC/PdC - com Esteso
Secondo le regole ordinarie, se la situazione lavorativa di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza cambia, con l’avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, durante il periodo di fruizione del beneficio è necessario comunicarlo all’INPS entro 30 giorni tramite il modulo RdC/PdC – Com Esteso (SR181).
La trasmissione, però, non è necessaria in caso di rapporti con datore di lavoro agricolo che rientrano nei canoni previsti dall’articolo 94 del Decreto Rilancio.
Se, quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza svolge attività nel settore dell’agricoltura dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione.
Anche in caso di rinnovo per il mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, non deve trasmettere alcun modello all’INPS.
L’invio è necessario solo in caso di superamento dei limiti stabiliti. Il messaggio INPS, infatti, chiarisce:
“In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge”.
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