Esonero dallo spesometro per tutti i produttori agricoli dal 1° gennaio 2018.
Esonero dallo spesometro esteso a tutti i produttori agricoli: è questa una delle novità introdotte con gli emendamenti al testo del Decreto Dignità.
L’emendamento approvato in Commissione prevede che l’esonero già previsto per i produttori agricoli situati in zone montane sia esteso a tutti i soggetti che beneficiano del regime speciale per agricoltori e attività agricole connesse di cui al comma 6, articolo 34 del DPR 600/1972.
L’abolizione dello spesometro prevista dal 1° gennaio 2019 con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verrebbe di fatto anticipata di un anno per i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, esonerati dal versamento IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili.
Si attende ora l’approvazione definitiva e la conversione in legge del Decreto Dignità per scongiurare possibili cambi di rotta in merito alle novità fiscali introdotte al fine di semplificare gli adempimenti IVA (per quanto ormai sappiamo che la semplificazione reale è sempre più un miraggio).
Esonero spesometro produttori agricoli dal 1° gennaio 2018: le novità del DL 87/2018
L’emendamento al Decreto Dignità approvato in commissione prevede che l’esonero dallo spesometro per i produttori agricoli si applichi a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018, andando quindi a modificare il perimetro dei soggetti tenuti a rispettare la scadenza del 1° ottobre per l’invio dei dati del primo semestre.
L’esonero dalla comunicazione dati delle fatture fino ad oggi rivolto esclusivamente ai produttori agricoli delle zone montane è di fatto esteso a tutti soggetti rientranti nel regime speciale IVA.
Si tratta dei produttori agricoli individuati dal comma 6, articolo 34, del DPR 600/1972, ovvero coloro che nell’anno solare precedente anno realizzato o che, in caso di inizio attività prevedano di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Tali soggetti sono già esonerati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali e contabili connessi, compreso l’invio della dichiarazione annuale e sono sottoposti soltanto all’obbligo di numerazione e conservazione di fatture e bollette doganali e a specifiche regole in merito all’emissione di fatture relative ad acquisto di beni o servizi.
Una semplificazione che si lega alle modifiche introdotte in merito alle scadenze dello spesometro: il terzo trimestre potrà essere inviato entro il 28 febbraio 2019, stesso termine già previsto per coloro che opteranno per l’invio semestrale.
Semplificazione fiscale, le novità del DL Dignità sulla fatturazione elettronica 2019
Con le modifiche al testo del Decreto Dignità il Governo muove i primi passi verso l’annunciata semplificazione fiscale. Oltre all’esonero dallo spesometro per tutti i produttori agricoli, con un ulteriore emendamento è stato abolito l’obbligo di registrazione per le fatture elettroniche.
L’emendamento al Decreto Dignità che ha come primo firmatario il deputato del M5S Raffaele Trano modifica quanto previsto dal testo del nuovo comma 3, articolo 1, del decreto legislativo n. 205 del 5 agosto 2015, integrato a seguito delle novità introdotte in merito alla fattura elettronica dalla Legge di Bilancio 2018.
Nello specifico, l’emendamento n. 11.15 approvato in Commissione propone, per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tramite il SdI, l’esonero dall’obbligo di annotazione nel registro apposito indicato dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
A beneficiare dell’esonero sarebbero le fattura elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Insomma, piccole seppur significative novità dopo il passo falso della proroga beffa dello spesometro che aveva deluso contribuenti e intermediari.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spesometro: esonero produttori agricoli