Dichiarazione di immediata disponibilità (DID Online) per i cittadini dell'UE: arrivano dall'ANPAL le istruzioni per il rilascio e le regole in merito al requisito della residenza. Ecco le novità contenute nella circolare del 29 agosto 2018.
Dichiarazione di immediata disponibilità: arrivano dall’ANPAL con la circolare del 29 agosto 2018 le istruzioni per il rilascio della DID Online a cittadini dell’UE.
Anche i cittadini dell’Unione Europea in disoccupazione possono accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, secondo il principio di libera circolazione dei lavoratori appartenenti a Stati membri dell’Unione.
La circolare dell’ANPAL arriva per fornire chiarimenti in merito al requisito della residenza e al rilascio della DID Online per i cittadini appartenenti a Paesi dell’Unione Europea che, in caso di disoccupazione, hanno diritto a fruire dei servizi dei Centri per l’Impiego e degli uffici del collocamento.
Dichiarazione di immediata disponibilità per i cittadini dell’UE: le istruzioni ANPAL
La circolare n. 4 pubblicata dall’ANPAL il 29 agosto 2018 fornisce chiarimenti sulla possibilità per i cittadini dell’Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID Online) e di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.
La normativa italiana (D.lgs. 150/2015) si lega alle regole comunitarie e pertanto, in merito al requisito della residenza, hanno diritto a beneficiare delle misure di politica attiva del lavoro anche i cittadini dell’UE.
Questo perché l’articolo 45 del TFUE disciplina e assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, con l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
L’ANPAL precisa quindi che:
“La libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi base dell’Unione europea, in virtù del quale i cittadini di ogni Stato membro hanno il diritto di cercare lavoro in un altro Stato membro, conformemente alla regolamentazione applicabile ai cittadini di quest’ultimo. In particolare, va riconosciuta la medesima assistenza che gli uffici di collocamento offrono ai cittadini dello Stato membro in questione, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.”
Alla regola sopra esposta si aggiunge quando previsto dall’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE, secondo cui laddove una persona abbia cessato un lavoro in uno Stato membro mantiene il diritto a rimanervi, per un periodo superiore a tre mesi.
Alla luce di quanto chiarito dall’ANPAL nella circolare n. 4 che di seguito si allega, anche i cittadini dell’UE in disoccupazione potranno accedere ai servizi di politica attiva e potranno presentare la DID Online.
- Circolare ANPAL n. 4 del 29 agosto 2018
- Chiarimenti in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’ Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità
DID Online, il requisito di residenza per i cittadini dell’UE
In sintesi, sulla base delle istruzioni fornite dall’ANPAL, i cittadini UE possono accedere ai servizi dei centri per l’impiego nel rispetto delle previsioni previste dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’UE e della direttiva 2004/38/CE.
Il requisito di residenza, quindi, deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione di immediata disponibilità per i cittadini dell’UE: le istruzioni ANPAL