Cartelle Equitalia: spese e costi processuali a carico dell'ente di riscossione. Ecco la sentenza della Corte di Cassazione, con effetti anche sulla nuova Agenzia delle Entrate.
In caso di vittoria nella contestazione cartelle Equitalia le spese della lite sono a carico dell’ente di riscossione. La decisione della Corte di Cassazione avrà anche effetti sulle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È quanto indicato dalla sentenza n. 20261/2017 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha negato la sussistenza della compensazione delle spese processuali a causa rovesciamento della decisione in appello.
Ecco la sentenza della Corte di Cassazione sulle contestazione per cartelle Equitalia e Agenzia delle Entrate.
Contestazione cartelle Equitalia: niente spese con vittoria. Novità anche per Agenzia delle Entrate
La sentenza delle Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso circa quanto disposto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La Ctr aveva annullato in appello una cartella esattoriale inviata da Equitalia in relazione al pagamento del bollo auto. Gli stessi giudici tributari avevano però disposto la compensazione delle spese processuali per motivo di soccombenza reciproca delle parti.
La sentenza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di spese processuali. Una buona notizia in più per chi si è visto recapitare una cartella di Equitalia indebitamente che, in caso di ricorso per vie giudiziarie, si vedrà garantito il pagamento delle spese di lite se vincitore.
Il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione in merito alla contestazione di cartelle Equitalia si applicherà anche alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i cittadini che chiederanno l’annullamento dell’atto e che si vedranno riconosciuta in giudizio l’impugnazione cartella esattoriale è quindi confermata l’esenzione per i costi della lite.
Contestazione cartelle Equitalia: i motivi della sentenza
Nel merito della sentenza, la ragione del riconoscimento della suddivisione delle spese per la cartella esattoriale tra Equitalia e il contribuente è stata riconosciuta sulla base del fatto che il cittadino, soccombente in primo grado era invece stato riconosciuto vincitore in appello.
In virtù di tale cambiamento era stata riconosciuta la compensazione delle spese tra le parti per soccombenza reciproca. A tale riguardo i giudici della Corte Suprema, con un principio che travalica la contestazione cartelle esattoriali, ricorda come:
“la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno del medesimo giudizio, non tra giudizio di primo e secondo grado, tant’è vero che l’appellante integralmente vittorioso ha diritto non solo alle spese del giudizio d’appello, ma anche alla riforma delle spese del primo grado di giudizio e, quindi, alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
La compensazione delle spese ex. art. 92 del codice di procedura civile, recentemente riformato (L. 162/2014), non era applicabile nel caso in esame di contestazione cartella Equitalia.
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