Avviso bonario: rateazione 36 bis

Redazione - Imposte

Avviso bonario: ecco cosa fare se si riceve una lettera dell'Agenzia delle Entrate e come funziona la rateizzazione 36 bis ai sensi del D.P.R. 600/1973.

Avviso bonario: rateazione 36 bis

Avviso bonario: i contribuenti che ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate per controlli automatici ai sensi del D.P.R. 600/1973 possono scegliere di pagare l’importo in un’unica soluzione o di procedere con la rateizzazione ai sensi dell’art. 36 bis.

La rateizzazione dell’avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate consente, in caso di importi elevati, di pagare la somma contestata dal Fisco a rate, prestando particolare attenzione alle scadenze. L’avviso bonario, anche in caso di rateizzazione 36 bis, dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla ricezione della lettera dell’Agenzia delle Entrate, sia che si tratti di pagamento complessivo che della prima rata.

La rateizzazione dell’avviso bonario con codice tributo 9001 è prevista nei casi di controlli automatici da parte dell’Agenzia delle Entrate, disciplinati dagli articoli 36 bis e 54 bis del D.P.R. 600/1973.

Per non decadere dalla rateizzazione dell’avviso bonario è importante rispettare le scadenze per i pagamenti; tuttavia è possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche in caso di pagamento di somme elevate a rate.

Cosa fare quando si riceve un avviso bonario e come funziona la rateizzazione 36 bis con codice tributo 9001?

Ecco tutte le indicazioni utili.

Avviso bonario: rateazione 36 bis

La rateizzazione 36 bis dell’avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate può essere richiesta qualora l’importo indicato nella lettera di controllo automatico, relativo al codice tributo 9001, indichi importi che il contribuente non può pagare in un’unica soluzione.

Prima di capire come funziona la rateizzazione dell’avviso bonario ai sensi dell’art 36 bis del D.P.R. 600/1972 specifichiamo che non sempre è obbligatorio pagare le somme contestate dall’Agenzia delle Entrate nella lettera di controllo.

I contribuenti possono infatti scegliere di presentare un’istanza di autotutela in merito agli importi indicati nelle lettere dell’Agenzia delle Entrate per dimostrare di aver avuto rispettato gli obblighi fiscali.

Nel caso in cui, invece, l’avviso bonario contenesse importi effettivamente non pagati, i contribuenti possono optare per il pagamento in un’unica soluzione dell’importo contestato dall’Agenzia delle Entrate o di optare per la rateizzazione del debito fiscale oggetto dell’avviso bonario ai sensi dell’art 36 bis.

Avviso bonario: regole e modalità di rateazione 36 bis codice tributo 9001

La rateizzazione dell’avviso bonario è regolata dall’articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973, contenente la normativa sull’accertamento tributario.

I contribuenti che non possono pagare l’importo contestato nella lettera dell’Agenzia delle Entrate entro la scadenza di 30 giorni possono richiedere la rateizzazione, con un numero di rate calcolato sulla base dell’importo da pagare.

La rateizzazione 36 bis dell’avviso bonario è così suddivisa:

  • limite massimo di 6 rate per importi fino a 5.000 euro;
  • limite massimo di 20 rate per importi superiori ai 5.000 euro.

In ogni caso, anche per la rateizzazione dell’avviso bonario è richiesto il pagamento della prima delle rate entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le rate successive alla prima sono maggiorate dagli interessi calcolati con il tasso del 3,50% annuo e devono esser pagate a scadenza trimestrale.

Per richiedere la rateizzazione dell’avviso bonario ai sensi dell’articolo 36 bis i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare il software di calcolo online dedicato all’accertamento bonario.

Avviso bonario: rateizzazione 36 bis. Regole, scadenze e ravvedimento operoso

Per chi richiede la rateizzazione dell’avviso bonario è fondamentale il pagamento delle rate entro le scadenze indicate. Nel caso di mancato rispetto della data indicata per il pagamento con modello F24 e codice tributo 9001 si decade dalla rateizzazione, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi addebitati e applicazione di imposta di bollo, sanzioni e interessi di mora.

Il D.P.R. 600/1972 e l’articolo 36 prevede che non si decade dalla rateizzazione dell’avviso bonario in caso di ritardo nel pagamento di rate inferiore a 5 giorni o per importi non superiori al 3% e a 10.000 euro.

In caso di mancato pagamento delle rate entro le scadenze previste è fatta salva la possibilità per il contribuente che ha ricevuto la lettera di avviso bonario di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, secondo regole e modalità previste dalla normativa di riferimento.

Per chi sceglie di utilizzare il ravvedimento operoso la rata potrà essere pagata come limite massimo entro la scadenza per il pagamento di quella successiva.

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