Assicurazione obbligatoria: avvocati in rivolta

Gli avvocati hanno tempo fino all'11 ottobre per stipulare l'assicurazione obbligatoria prevista dal Ministero della Giustizia con il decreto del 22 settembre 2016. E' forte l'opposizione della categoria. Ecco le criticità del decreto.

Assicurazione obbligatoria: avvocati in rivolta

Assicurazione obbligatoria avvocati: è fissato all’11 ottobre il termine per la stipula dell’assicurazione per la responsabilità professionale e contro gli infortuni.

Si tratta della novità introdotta dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016, pubblicato sulla G.U. N. 238 dell’11 Ottobre 2016.

In particolare il Decreto Ministeriale prevede che le polizze stipulate dagli avvocati prevedano le seguenti clausole:

  • Massimali minimi di copertura: progressivi, in base all’ammontare del fatturato.
  • Copertura per il danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, futuro.
  • Clausole di validità temporale: con la previsione di retroattività e postuma.
  • Rinuncia della compagnia assicurativa al diritto di recesso in caso di sinistro.
     
    Inoltre è prevista l’obbligatorietà di un stipula di un assicurazione obbligatoria contro gli infortuni subiti dagli avvocati nell’ambito dell’attività professionale.

L’introduzione di queste regole sull’assicurazione obbligatoria ha creato malumori tra gli avvocati, i quali riconoscono nel decreto di legge una serie di criticità.

Assicurazione obbligatoria: l’opposizione degli avvocati

Gli avvocati chiedono a gran voce al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense e al Ministero della Giustizia la sospensione dell’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria degli avvocati.

I professionisti legali riconoscono al D.M. 22/2016 una serie di gravi criticità e richiedono la correzione degli aspetti problematici oltre che la proroga del termine per l’adeguamento agli obblighi.

Come si legge in una lettera scritta dal Movimento Forense vari sono i punti dolenti.

Assicurazione obbligatoria avvocati: quali compagnie scegliere?

Secondo gli avvocati il D.M. 22/2016 non tutela la libera scelta nel campo dell’assicurazione professionale forense.

I professionisti lamentano la poca chiarezza su quante e quali compagnie assicurative abbiano adeguato le condizioni di polizza per la responsabilità professionale ai precetti di cui al regolamento ministeriale.

Dal momento che nel periodo di maggio-giugno 2017 molte compagnie non risultavano essersi ancora adeguate, gli avvocati chiedono la proroga di almeno un anno e mezzo.

Inoltre pretendono la promozione da parte delle istituzioni forensi di un tavolo con le assicurazioni per concordare un contratto base rispondente al dettato normativo ed approvato dalle rappresentanze dell’avvocatura, nonché la promozione di convenzioni e bandi per calmierare i premi.

A tal proposito occorre segnalare che sul sito della Cassa Forense è possibile individuare un elenco di compagnie che offrono convenzioni per la stipula della polizza assicurativa adeguata al D.M. 22/2016.

Il massimale di polizza dell’assicurazione professionale

La seconda critica avanzata dagli avvocati riguarda il fatto che le Assicurazioni stiano interpretando il regolamento nel senso di ritenere il massimale, e quindi il premio da pagare, ancorato al fatturato comprensivo di IVA, CPA e delle spese esenti, oneri che non entrano nel reddito del Professionista e su tale aspetto si rende opportuno un intervento immediato da parte delle istituzioni forensi.

Ulteriore critica al regolamento sull’assicurazione obbligatoria riguarda sempre il calcolo del massimale, ma con riferimento alla fattispecie degli avvocati stabilmente impiegati in rapporto di collaborazione con uno Studio Legale.

Secondo la norma l’attività del collaboratore è coperta dall’assicurazione del titolare dello studio, con la conseguenza che il fatturato del collaboratore relativo alla collaborazione non dovrebbe essere computato ai fini di parametrare il massimale di rischio dell’assicurazione del collaboratore medesimo, al fine di evitare la duplicazione dei costi per uno stesso rischio che sarà coperto due volte.

Polizza contro gli infortuni

Riguardo la polizza contro gli infortuni, gli avvocati sottolineano dei profili di incostituzionalità laddove è previsto un obbligo di assicurazione per gli infortuni propri, ossia quelli occorsi alla persona dell’assicurato.

Previsione che riguarda unicamente gli avvocati, e che manleva lo Stato e/o la Cassa Forense da eventuali prestazioni dovute in favore del danneggiato in quanto enti previdenziali.

Il pericolo delle duplicazioni delle polizze riguarda anche le collaborazioni stabili, fattispecie non disciplinata, poiché il collaboratore sarà coperto sia dalla polizza del titolare che dalla propria.

Le richieste degli avvocati

In vista dell’imminente scadenza per l’adeguamento alle nuove regole in materia di assicurazione obbligatoria, gli avvocati chiedono:

  • la proroga per adeguarsi agli obblighi assicurativi;
  • la redazione di un contratto base, approvato dalle rappresentanze di categoria; la definizione della nozione di fatturato;
  • la regolamentazione delle fattispecie degli avvocati collaboratori oltre che l’abrogazione dell’obbligo di assicurarsi per il danno da infortunio occorso alla propria persona.

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