Superbonus e bonus edilizi: a chi si applicherà il divieto di cessione per le rate residue?

Tommaso Gavi - Irpef

Divieto di cessione del credito per le rate residue del superbonus e i bonus edilizi, per chi ha scelto la strada della detrazione. La misura è nella legge di conversione del decreto n. 39/2024, approvata dal Senato

Superbonus e bonus edilizi: a chi si applicherà il divieto di cessione per le rate residue?

Dopo il via libera da parte dell’Aula del Senato alla legge di conversione del decreto Superbonus, il DL n. 39/2024, per l’entrata in vigore della legge servirà l’approvazione definitiva da parte della Camera.

Sono diverse le novità in arrivo per il superbonus e i bonus edilizi, gran parte delle quali sono state approvato con l’emendamento del governo presentato in Commissione Finanze del Senato.

Tra queste le misure che riguardano la cessione del credito. I contribuenti che hanno utilizzato le agevolazioni edilizie come detrazioni, in sede di dichiarazione dei redditi, non potranno scegliere di cedere le rate delle annualità residue non ancora fruite.

Per l’ufficialità si dovrà attendere la conclusione dell’iter parlamentare della legge di conversione del decreto Superbonus.

Superbonus e bonus edilizi: a chi si applicherà il divieto di cessione per le rate residue?

Sono tante le novità in arrivo in merito al superbonus e ai bonus edilizi con la legge di conversione del decreto n. 39/2024, che dovrà terminare l’iter parlamentare entro il 28 maggio.

Tra queste, quelle che rientrano nel nuovo articolo 4-bis, rubricato come “Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia”.

Nello stesso articolo è sono inserite:

  • la misura per allungare l’utilizzo delle detrazioni del superbonus e degli altri bonus edilizi a 10 anni;
  • il divieto di compensazione dei crediti con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per banche e intermediari finanziari a partire;
  • allungamento in 6 anni dell’utilizzo dei crediti, a partire dal 2025, per banche e intermediari abilitati che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni;
  • il divieto di cessione del credito per le rate residue del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie.

Quest’ultima misura si applicherà ai contribuenti che abbiano già utilizzato le agevolazioni edilizie sotto forma di detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi.

Il divieto di cessione del credito riguarda le singole rate annuali non ancora fruite.

Si interviene con una norma con effetti che potrebbero essere definiti “retroattivi”, in quanto si applicheranno per il futuro ma avranno effetti su detrazioni già maturate per spese relative a lavori che potrebbero essere già conclusi.

La fruizione delle rate residue potrà avvenire, quindi, esclusivamente sotto forma di detrazione IRPEF. Una misura che si potrebbe scontrare con la limitata capienza fiscale dei soggetti, anche visto il divieto di remissione in bonis per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito.

Superbonus e bonus edilizi: senza remissione in bonis e con limitata capienza fiscale si perde le agevolazioni

La norma in arrivo accentua gli effetti del divieto, già previsto nella formulazione originaria del decreto Superbonus, della possibilità di utilizzare la remissione in bonis nel caso di omesse o errate comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti edilizi.

La misura inserita nel testo della legge di conversione, che entrerà in vigore a breve, lascia come unica strada per i contribuenti la fruizione attraverso la detrazione.

Una strada che sfavorisce i contribuenti con limitata capienza fiscale che, soprattutto nel caso degli interventi del superbonus, perderanno almeno parte delle detrazioni spettanti.

Nella legge di conversione del decreto n. 39/2024 non ci sono stati ripensamenti in merito alla remissione in bonis, neppure per il caso degli errori formali.

Chi non ha effettuato correttamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la passata scadenza del 4 aprile scorso si vedrà costretto a recuperare importi soltanto fino all’esaurimento dell’importo dell’imposta dovuta.

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