Superbonus 110 per cento, anche la cooperativa sociale di produzione e lavoro, in cui il costo per l'apporto lavorativo dei soci è superiore al 50 per cento del costo totale del lavoro, può beneficiare dell'agevolazione introdotta dal decreto Rilancio. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta all'interpello del 2022.
Con la risposta ad interpello n. 47 del 21 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che possono usufruire del Superbonus del 110 per cento sugli interventi agevolabili i soggetti che si avvalgono di un regime di esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ivi comprese le cooperative sociali di produzione e lavoro in cui il costo per l’apporto lavorativo dei soci risulta essere superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro e che accantonino a riserva utili assoggettati ad IRES nella misura del 3 per cento, come previsto dall’art. 6 co. 1 del DL 63/2002.
Il quesito proposto dalla cooperativa
L’istanza di interpello è stata proposta da una società cooperativa sociale di tipo a) rientrante nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro, in cui l’apporto di lavoro dei soci risulta essere superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro.
Come noto l’art. 1 della legge n. 381/1991 qualifica come cooperative sociali di tipo a), a mutualità prevalente di diritto come tutte le cooperative sociali, quelle che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
Le cooperative sociali possono rientrare inoltre nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro per le quali, ai fini del loro trattamento fiscale, l’art. 11 del D.P.R. 601/1973 prevede l’esenzione da IRES dei redditi conseguiti se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la loro opera con carattere di continuità, non sono inferiori al 50 per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi, esclusi materie prime e sussidiarie.
La cooperativa, che si trova appunto nella situazione ora descritta, osserva che a decorrere dal periodo d’imposta 2012 l’art. 6, co. 1 del D.L. 63/2002 ha ridotto la quota di utili netti esclusi da tassazione, prevedendo che l’esclusione di cui all’art. 12 della L. 904/1977 non si applichi alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
In altre parole, considerato che ai sensi del comma 1 dell’articolo 2545-quater del cod. civ., tutte le società cooperative devono obbligatoriamente destinare a riserva legale (qualunque sia l’ammontare) almeno il 30 per cento dell’utile netto annuale, ne consegue che concorrerà a tassazione un importo pari al 3 per cento del risultato di bilancio (10 per cento x 30 per cento).
Dopo aver descritto la propria situazione l’istante ha espresso l’intenzione di eseguire lavori di edilizia sul proprio patrimonio immobiliare, strumentale per natura o per destinazione, usufruendo dei benefici fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio e, riguardo a tali lavori, il sodalizio ha chiesto di sapere se è consentita la fruizione del Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34 del 2020.
La posizione dell’Agenzia delle entrate
In linea con quanto prospettato dalla cooperativa l’Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente all’istanza, chiarendo che al verificarsi delle condizioni previste dalla norma anche la cooperativa sociale, che riveste simultaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro, può accedere al Superbonus perché esenta solo parzialmente l’utile netto di esercizio.
Esaminando i requisiti soggettivi per accedere al massimo beneficio fiscale, delineati ai commi 9 e 10 dell’art. 119 del D.L. 34 del 2020, in linea di massima la detrazione non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali non possono neanche optare per le modalità alternative di utilizzo, ossia dello sconto in fattura o della cessione del credito.
A tal riguardo con la recente risposta ad interpello n. 253 del 2021 l’Agenzia delle entrate aveva negato la possibilità di fruizione del Superbonus per le cooperative sociali di produzione e lavoro rientranti nell’ipotesi di esenzione totale dalle imposte sui redditi prevista dall’art. 11 del DPR 601 del 1973, alle quali è precluso anche l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Con la risposta attuale l’Amministrazione finanziaria fa un passo avanti rispetto a tale posizione ammettendo la possibilità di accesso al beneficio se il soggetto economico fruisce di una esenzione parziale dalle imposte sui redditi, con la possibilità di optare in tal caso di tutte le modalità alternative previste dall’art. 121 del decreto Rilancio.
In buona sostanza, quindi, se la cooperativa sociale assoggetta a tassazione un importo pari al 3 per cento del risultato di bilancio, tale fattispecie può essere assimilabile all’ipotesi di esenzione parziale, con la conseguenza di poter fruire della detrazione del Superbonus in relazione ai periodi d’imposta in cui, oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili, accantoni a riserva utili per i quali trovi applicazioni quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110 per cento: semaforo verde per le cooperative sociali di produzione e lavoro