Spesometro 2017: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Giuseppe Guarasci - Comunicazioni IVA e spesometro

In vista della scadenza dello spesometro 2017 del prossimo 18 settembre (salvo proroga) si riportano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con la circolare 1/E dello scorso 7 febbraio 2017.

Spesometro 2017: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In questo intervento riproponiamo ai nostri lettori il testo integrale della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 1/E dello scorso 7 febbraio: si tratta di una serie di chiarimenti forniti ad inizio anno per la compilazione del nuovo spesometro (semestrale per il 2017, trimestrale a regime dal 2018).

In questi giorni è attesa la pubblicazione del software di compilazione e controllo, considerano tutte le criticità attuali del portale fatture e corrispettivi.

Testo integrale della circolare Agenzia delle Entrate numero 1/E del 7 febbraio 2017

Premessa
L’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.

In attuazione della delega, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Inoltre, gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.
L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.

Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (vedi provvedimento prot. n. 212804 del 1 dicembre 2016 del Direttore dell’Agenzia).

L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998) suo delegato, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area “Fatture e corrispettivi”. Nella stessa area del sito è presente una pagina dedicata di informazione e assistenza on-line.

Il 28 ottobre scorso, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. 182070) “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127” che ha definito, tra l’altro:

  • quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate a seguito dell’esercizio dell’opzione;
  • il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati;
  • le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture.

Tali indicazioni sono contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione della trasmissione.

Il contribuente, o il suo intermediario ai sensi del citato d.P.R. n. 322/1998 ha a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall’Agenzia, CNS, identità SPID), per compilare e inviare la comunicazione in argomento.

Alternativamente, il contribuente o il suo intermediario, possono utilizzare software di mercato per predisporre il file, nel formato xml definito dalle citate specifiche tecniche, ed effettuare la trasmissione.

Al riguardo, si evidenzia che:

a) le informazioni da trasmettere sono relative alle:

  • fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi - articolo 24 comma 2 d.P.R. 633/72);
  • fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio (vedi infra § 5, lett. c) e d);
  • le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

I soggetti che esercitano l’opzione per l’invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle “schede carburante” di cui d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444);

b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto;

c) lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica, come descritto nel documento Excel denominato “Rappr.Tab-XMLdati-fattura_.xls”, contiene i riferimenti all’analoga rappresentazione del formato xml del file “Fattura elettronica” oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio.

Al riguardo, si ritiene utile chiarire che le regole di compilazione della comunicazione – descritte nel suindicato file Excel e nelle “specifiche tecniche”, entrambi allegati al provvedimento del 28 ottobre 2016 – consentono al contribuente (o al suo intermediario, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto. Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni riferite alla “tipologia di operazione” ai fini IVA che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, occorre specificare la “natura” dell’operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l’imposta. Anche in questo caso, il tracciato riporta le casistiche delle “annotazioni” che sono stabilite dalle norme e che sono già utilizzate per la compilazione della “fattura elettronica PA”.

Tanto premesso, si forniscono di seguito primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione del file dei “Dati fattura” (tracciato xml) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione

a) Indicazioni per le “Fatture emesse”

Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni (cfr., pagina 18 delle specifiche tecniche “Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il «motivo» specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l’imposta in fattura).

Nel dettaglio:

  • operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N1 - escluse ex art. 15”.
  • operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta; ad esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2 - non soggette”.
  • Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N3 – non imponibile”.
  • Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N4 – esente”.
  • Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura”.
    In particolare, il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (articolo74-ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972).
    Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato “ImponibileImporto” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).
  • Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”.
  • Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – IVA assolta in altro stato UE”. Più nel dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:
    • vendite a distanza (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
    • prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”. Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un altro Stato UE.

b) Indicazioni per le “Fatture ricevute”

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

2. Dato relativo al “numero” del documento

a) Indicazioni per le “Fatture emesse”

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.

b) Indicazioni per le “Fatture ricevute”

Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore “0” (cfr., pagina 17 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento “Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con 0”).

3. Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione (cfr., pagina 11 delle specifiche tecniche “Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall’Iva”). A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l’informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.
Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell’altro.

4. Ulteriori chiarimenti

a) Compilazione dei campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti (e quindi riportati in fattura).

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

  • stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione
    oppure
  • rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.

b) Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali)

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

c) Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture

L’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

d) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne)

In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.

Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”.

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l’IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti.

e) Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie

In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l’operazione è “non imponibile” e, pertanto, va compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”.
Qualora si tratti invece di prestazione di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo “Natura” va compilato con la codifica “N2”.

f) Regime forfettario ex lege n. 398/91

Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.
Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:

  • devono trasmettere i dati delle fatture emesse,
  • non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

5. Chiarimenti relativi alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

L’articolo 4 del decreto-legge in commento ha profondamente modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro” (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Nella formulazione attuale, l’articolo 21 dispone l’obbligo della comunicazione - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre - dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate.

Al riguardo, i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015) – valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

Si coglie l’occasione per evidenziare che anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/15 possono sfruttare il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate. Come già chiarito in precedenza, nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.

Infine, si ritiene che i seguenti soggetti siano esclusi, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione di cui al novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010:

a) Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane

L’articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che «Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 ha modificato l’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 esonerando dall’obbligo di comunicazione ivi disciplinato i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, «situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile. Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli.
Si ricorda infine, per completezza, che questi ultimi hanno comunque la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, nel qual caso, ovviamente, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.

b) Amministrazioni pubbliche

Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L’esonero è conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.
Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

c) Soggetti in regime forfetario - articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190

I soggetti che accedono al regime forfetario non annotano le fatture, non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

d) Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “minimi”) – di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

I contribuenti che svolgo attività d’impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del “regime dei minimi” e che lo mantengono fino alla scadenza, non annotano le fatture, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

6. Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

  • i dati delle sue fatture;
  • i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
  • i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.

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