Spesometro 2017 analitico o aggregato?

Redazione - Comunicazioni IVA e spesometro

Istruzioni e compilazione spesometro 2017, come inviare il modello di comunicazione polivalente? Spesometro analitico o aggregato?

Spesometro 2017 analitico o aggregato?

Spesometro 2017: analitico o aggregato?

La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA con lo spesometro modello di comunicazione polivalente 2017 può essere effettuata in forma aggregata o in modalità analitica.

Nella forma aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing.

Ma ci sono casi particolari in cui lo spesometro 2017 deve essere inviato esclusivamente in forma analitica: vediamo quali sono.

Spesometro 2017: forma aggregata o analitica per i dati 2016?

La scelta dell’invio dello spesometro 2017 in forma analitica o aggragata dipende da diverse considerazioni.

Tra gli addetti ai lavori ci sono due teorie prevalenti. Secondo la prima la scelta più conveniente è inviare lo spesometro in forma analitica perché in questo modo si è sicuri di fornire all’Agenzia delle Entrate tutti i dati necessari “per non farsi venire alcun dubbio”; la seconda teoria, invece, afferma che lo spesometro deve essere inviato in forma aggregata perché sono controlli che molto difficilmente possono essere fatti attraverso l’invio analitico, ragion per cui è inutile perdere tempo con l’invio documento per documento.

Al di là dei criteri adottati dagli addetti ai lavori per la scelta dell’invio in forma analitica o aggregata, ci sono alcuni casi in cui sono proprio le istruzioni dello spesometro ad obbligare all’invio in forma analitica. Vediamo quali sono.

Deroga alla limitazione dell’uso del contante in operazioni legate al turismo

L’art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che:

Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro [...]

Le operazioni legate al turismo sono comunicate esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello di comunicazione polivalente spesometro 2017.

Comunicazione dei dati degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino di cui all’art. 16 lett. c) del Decreto 24 dicembre 1993

Il Decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 ha previsto particolari istruzioni per gli operatori economici italiani che realizzano acquisti da operatori sammarinesi, tra le quali, la comunicazione delle fatture registrate “al proprio
Ufficio IVA
”.

Il provvedimento che pubblica le presenti istruzioni stabilisce che la comunicazione di cui all’art. 16 lett. c) del citato decreto avvenga con lo stesso modello utilizzato per lo spesometro, trasformando di fatto una comunicazione prevista ancora in modalità cartacea in un invio dei dati con il canale telematico.

Gli acquisti da San Marino vanno comunicati autonomamente.
Per la comunicazione degli acquisti da San Marino non è prevista l’esposizione in forma aggregata nello spesometro 2017.

Comunicazione delle operazioni registrate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001

Per la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list è prevista la trasposizione in questo modello del prospetto già approvato con provvedimento del 28 maggio 2010, da compilare secondo le stesse specifiche
approvate con provvedimento del 5 luglio 2010.

In vigenza dei termini e della periodicità stabilita dagli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, il periodo di riferimento diverso dall’anno va indicato nel frontespizio.

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