Le sanzioni sulla Certificazione Unica 2024

Domenico Catalano - Certificazione Unica

Sanzioni Certificazione Unica 2024: un focus sugli importi dovuti in caso di invio omesso, tardivo o con errori del modello CU, superata la scadenza del 18 marzo

Le sanzioni sulla Certificazione Unica 2024

Quali sono le sanzioni relative alla Certificazione Unica 2024?

L’invio tardivo oltre la scadenza comporta l’applicazione di sanzioni elevate, dovute anche in caso di omissioni o errori nel modello CU 2024.

Si ricorda, infatti, che l’invio tardivo, omesso o con errori della certificazione unica è punito con una multa pari a 100 euro per ciascuna delle certificazioni uniche oggetto di errore o ritardo.

Scendiamo quindi nel dettaglio ed analizziamo le regole sulle sanzioni relative al modello CU 2024.

Certificazione unica ex modello CUD: stop alla doppia scadenza nel 2024

Prima di analizzare nel dettaglio le sanzioni previste in caso di Certificazione Unica inviata in ritardo ovvero di errori od omissioni del contribuente, facciamo il punto delle scadenze previste nel 2024, alla luce delle ultime novità.

In linea generale, la scadenza della CU 2024 è fissata al 16 marzo, termine che cadendo di sabato per l’anno in corso è slittato automaticamente a lunedì 18.

Anche per l’anno in corso è confermata la possibilità di differire al 31 ottobre, insieme al modello 770, l’invio delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Era stata la stessa Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa pubblicato il 3 marzo 2017, ad ammettere la possibilità di unificare l’invio di CU degli autonomi con il modello 770.

Scadenza CU autonomi con il modello 770
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017

In linea teorica, l’avvio del modello Redditi precompilato avrebbe dovuto portare ad un’unificazione dei termini di trasmissione delle CU, cancellando dal calendario l’appuntamento di fine ottobre per i dati relativi ai titolari di partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia previsto una deroga, limitata all’anno in corso: l’avvio sperimentale della dichiarazione precompilata per le partite IVA consente di sforare la scadenza canonica e inviare il tutto entro il 31 ottobre.

Così come evidenziato nella risoluzione n. 13/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 4 marzo, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio relativamente a tutti i redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Si ricorda che in ogni caso la scadenza del 18 marzo è anche relativa alla consegna del modello CU 2024 ai percipienti, in modalità cartacea ovvero elettronica, a patto che il sostituito sia in grado di accedervi e provvedere alla stampa.

Sanzioni certificazione unica 2024 ex CUD per il datore di lavoro in caso di errori, ritardo od omissioni

Sanzioni certificazione unica CU 2024: cosa rischia il datore di lavoro/contribuente e quando si applicano tali sanzioni?

Innanzitutto occorre tenere presenti i riferimenti normativi essenziali che sono la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Legislativo 158/2015 ed il Decreto Legislativo 151/2015 che hanno riformato il sistema delle sanzioni previste a carico del datore di lavoro in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione e nell’invio telematico.

Di seguito un’utile tabella riassuntiva con le sanzioni attualmente previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di certificazione unica CU 2024 (l’ex modello CUD):

Fattispecie Sanzioni previste
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica 2024, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

Sul termine dei 5 giorni occorre fare due precisazioni:

  • in caso di certificazioni uniche reinviate dopo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (così come precisato dalle istruzioni ministeriali che rimandano alla circolare numero 195/1999 del Ministero delle Finanze);
  • in caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, allora i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza.

Correzione CU entro 60 giorni

In merito alle sanzioni per l’invio tardivo delle CU 2024, c’è una regola ulteriore da analizzare: la possibilità di correzione entro il termine di 60 giorni.

Come anticipato nella tabella di cui sopra, l’unica modalità attualmente prevista per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni certificazione unica 2024 è effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

In caso di correzione della certificazione unica la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata.

Viene inoltre ridotto anche l’importo massimo di sanzione applicata al sostituto d’imposta, che passa da 50.000 a 20.000 euro.

CU 2024: riepilogo su ravvedimento e sanzioni

Ricapitolando: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta.

Qualora, invece, venga trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non si incorre in nessuna sanzione.

Nel caso in cui, infine, si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33.

In quest’ultimo caso cambiano anche i limiti massimi di applicazione delle sanzioni, che scendono a 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto.

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