Registrazioni contabili split payment IVA 2018

Split payment IVA: registrazioni contabili in partita doppia lato fornitore e lato committente (Pubblica Amministrazione e/o società).

Registrazioni contabili split payment IVA 2018

Split payment IVA: come redigere le scritture contabili in partita doppia?

Ecco come redigere le scritture in partita doppia lato fornitore e lato committente (Pubblica Amministrazione e/o società destinatarie della normativa post DL 50/2017), quindi come registrare la fattura attiva per il fornitore e passiva per il committente.

La rilevazione contabile di una fattura attiva prevede normalmente l’accensione di tre conti:

  • conto economico di ricavo in avere (variazione economica positiva);
  • conto finanziario per l’IVA a debito (variazione finanziaria passiva);
  • conto finanziario per il credito verso cliente e pari alla somma dei due conti di cui sopra (variazione finanziaria attiva).

Nel caso delle fatture emesse dai fornitori che cedono beni o prestano servizi a pubbliche amministrazioni e società soggette allo split payment è possibile adottare due diverse metodologie.

La prima consiste nel rilevare contabilmente la fattura emessa come visto sopra, quindi come avviene normalmente. In luogo del conto IVA a debito dovrebbe essere utilizzato più correttamente il conto IVA c/split payment. Successivamente tale conto andrebbe stornato rilevando dall’altra parte la riduzione del credito verso clienti.

In alternativa, è possibile rilevare un unico articolo in partita doppia indicando il conto credito verso cliente già al netto dell’IVA; di conseguenza il conto IVA c/split payment (o IVA a debito ma quest’ultimo formalmente non sarebbe corretto) verrebbe rilevato in dare e avere per lo stesso importo in modo da neutralizzare l’operazione.

Split payment IVA: registrazioni contabili in partita doppia lato fornitore
Clicca sull’icona per scaricare l’infografica con le scritture in partita doppia da redigere nel caso di fattura emessa da un fornitore privato a soggetti destinatari dello split payment IVA. La presente infografica è un estratto dell’e-book «Split Payment. Normativa di riferimento e novità post DL 50/2017», scritto da Francesco Oliva ed edito da Informazione Fiscale in collaborazione con Opera - Organizzazione per le Amministrazioni.

Nel caso delle pubbliche amministrazioni e delle società si pone invece la questione della rilevazione della fattura di acquisto, tenendo tuttavia presente che le registrazioni contabili saranno diverse nel caso del “ruolo” assunto dalla pubblica amministrazione nel caso considerato.

A questo proposito si consideri, infatti, che le pubbliche amministrazioni possono effettuare l’acquisto nella veste istituzionale (quindi non commerciale), commerciale ovvero mista (una parte dell’acquisto è destinato alla sfera istituzionale e l’altra parte a quella commerciale).

In linea generale, quando si rileva contabilmente una fattura di acquisto occorre accendere tre conti:

  • conto economico di costo in dare (variazione economica negativa);
  • conto finanziario per l’IVA a credito in dare (variazione finanziaria attiva);
  • conto finanziario per il debito in avere per la somma dei due conti di cui sopra (variazione finanziaria passiva).

Ora, alla luce di quanto previsto dalla normativa sullo split payment e della distinzione tra attività istituzionale e commerciale delle p.a. possiamo considerare almeno tre situazioni.

Nella prima consideriamo il caso delle pubbliche amministrazioni che svolgono esclusivamente attività commerciale e delle società.
In questo caso appare opportuno procedere con la seguente rilevazione: costo di acquisto in dare, debito verso fornitore in avere, doppia annotazione dell’IVA a credito e dell’IVA c/split payment a debito.

Nel secondo caso consideriamo l’acquisto “misto” ovvero quello effettuato dalle pubbliche amministrazioni che viene destinato in parte ad attività commerciale. In questo caso dovremo rilevare la quota parte dell’IVA indetraibile dentro il conto di costo, riducendo di conseguenza la quota parte di IVA detraibile.

Il terzo ed ultimo caso, infine, è quello delle pubbliche amministrazioni che operano esclusivamente nella loro veste istituzionale. In questa fattispecie l’IVA deve essere considerata integralmente indetraibile (per carenza del presupposto soggettivo) e portata in aumento del conto di costo. In avere si dovrà rilevare il conto “debiti IVA c/split payment” ovvero l’importo che andrà versato all’Erario per conto del fornitore soggetto passivo.

Split payment IVA: registrazioni contabili in partita doppia lato pubbliche amministrazioni e società
Clicca sull’icona per scaricare l’infografica con le scritture in partita doppia da redigere nel caso di fattura ricevuta da un soggetto destinatario dello split payment IVA 2017. La presente infografica è un estratto dell’e-book «Split Payment. Normativa di riferimento e novità post DL 50/2017», scritto da Francesco Oliva ed edito da Informazione Fiscale in collaborazione con Opera - Organizzazione per le Amministrazioni.

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