Nuovi voucher 2017: ecco le sanzioni previste

Maria Carmela Muscogiuri - Pubblica Amministrazione

Con la circolare n. 5/2017 l'Ispettorato del Lavoro precisa quali sono le sanzioni relative ai nuovi voucher per le prestazioni occasionali. Ecco le novità.

Nuovi voucher 2017: ecco le sanzioni previste

Il regime di sanzioni della prestazione di lavoro occasionale, in riferimento ai nuovi voucher introdotti dal DL 50/2017, è contenuta nel comma 20 dell’art. 54 bis.

Le sanzioni previste per la violazione della disciplina relativa ai nuovi voucher sono di due tipi: la trasformazione del rapporto in subordinato a tempo pieno ed indeterminato o l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con circolare n. 5/2017 L’Ispettorato del Lavoro introduce delle rilevanti novità. Ecco quali sono le sanzioni applicate in caso di violazione di regole e limiti

Nuovi voucher: quando il rapporto si trasforma in subordinato?

L’Ispettorato del Lavoro, nella circolare n.5/2017, stabilisce che la trasformazione del rapporto in subordinato a tempo pieno e indeterminato, quando siano superati il limite economico di 2.500 euro o il limite di durata di 280 ore nell’arco di un anno civile ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo dei limiti complessivi, farà data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative.

Rimane salva l’inapplicabilità della trasformazione del rapporto e delle sanzioni nel caso in cui l’utilizzatore dei nuovi voucher sia una pubblica amministrazione.

Tale previsione riguarda sia il contratto di prestazione occasionale, nuovo prestO sia il libretto di famiglia.

Nuovi voucher e violazione del comma 5: ecco la sanzione

La novità rilevante riguarda l’introduzione di una sanzione per i nuovi voucher che violino il comma 5 dell’art. 54 bis.

Si tratta delle ipotesi in cui siano acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L’Ispettorato nazionale del Lavoro chiarisce che tale circostanza integra un difetto “genetico” della costituzione del rapporto e comporta la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso.

Il divieto di cui al comma 5 non trova applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.

Nuovi voucher e sanzione amministrativa pecuniaria

La circolare 5/2017 introduce delle novità, con riferimento esclusivo ai nuovi voucher, nelle ipotesi di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il riferimento è alle ipotesi in cui si violi l’obbligo di comunicazione preventiva o uno dei divieti previsti dal comma 14 dell’art. 54 bis.

La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva sussiste ogniqualvolta sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato.

Ciò può avvenire, ad esempio, qualora la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva.

Tali accertamenti devono essere effettuati dal personale ispettivo e riferiti all’ INPS competente.

L’utilizzo dei nuovi voucher è vietato, secondo il comma 14, quando gli utilizzatori hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; nelle imprese che operano nel settore agricolo, salvo le attività lavorative rese da determinati soggetti; nelle imprese di edilizia e affini; nell’escavazione, nelle torbiere, nel settore lapideo, nelle miniere e nelle cave; negli appalti di opere e servizi.

Nel caso delle suddette violazioni rimane valida l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.

La novità riguarda la previsione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge di depenalizzazione (L. n. 689/1981) pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.

A tal proposito, con nota del 21 agosto (protocollo 7427), l’Ispettorato ha precisato che la sanzione si riferisce al numero di giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata.

Nuovi voucher e diritto alla salute

La circolare 5/2017 prevede che il lavoratore occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 66/2003.

Il mancato rispetto di dette norme comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste.

Inoltre, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.

Nuovi voucher e lavoro nero

La circolare n. 5.2017 chiarisce quando debba essere applicata la maxisanzione prevista per lavoro “nero” e quando invece la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 20 dell’art. 54 bis.

Tale incertezza si verifica nelle ipotesi in cui una prestazione giornaliera sia stata effettivamente svolta nonostante non ci sia stata alcuna comunicazione preventiva oppure questa sia stata revocata.

La mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non è in grado di escludere la conoscenza del rapporto da parte della Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza potrà essere contestato l’impiego di lavoratori in nero, seppur registrati, qualora dovesse essere accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede che si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 20 ogniqualvolta, fermo restando la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS, ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
  • la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

Tale indagine deve essere svolta caso per caso sulla base di un’attenta valutazione.

Ad esempio, qualora la mancata comunicazione preventiva riguardi una singola prestazione giornaliera a fronte di una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese, appare ragionevole ritenere che si tratti della mera violazione dell’obbligo comunicazionale.

Si applicherà invece la c.d. Maxisanzione per lavoro nero non solo nelle ipotesi in cui sia assente anche uno solo dei predetti requisiti e concorra il requisito della subordinazione ma anche quando la comunicazione venga effettuata nel corso dell’accesso ispettivo e in presenza di una revoca a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa.

Si allega di seguito la circolare 5/2017 dell’INL.

Circolare INL 5/2017
Scarica la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle sanzioni in caso di abuso dei nuovi voucher

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