Istruzioni invio telematico modello 770/2017

Giuseppe Guarasci - Modello 770

Modello 770/2017: ecco tutte le istruzioni per l'invio telematico.

Istruzioni invio telematico modello 770/2017

Il modello 770/2017 o dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso quattro modalità:

  • invio telematico diretto da parte del contribuente dichiarante;
  • invio telematico tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • invio telematico tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • invio telematico tramite società appartenenti al gruppo.

Modello 770/2017: invio telematico diretto

I soggetti che scelgono l’invio telematico diretto del modello 770/2017 devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

Modello 770/2017: invio telematico tramite intermediari abilitati, commercialisti e caf

Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predispost e gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
    gli iscritti negli albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i Caf – dipendenti;
  • i Caf – imprese;
  • i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono assolvere all’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

Modello 770/2017: invio telematico tramite altri soggetti incaricati (per le amministrazioni)

Anche le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In particolare:

  • del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione
dei sostituti d’imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d’imposta relative al personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.

La qualifica di tale Dipartimento come soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione, pertanto le amministrazioni interessate dovranno espressamente
richiedere di avvalersi del servizio.

Ad ogni Amministrazione è attribuita la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l’adempimento dichiarativo.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un’amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.
Le Amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L’adempimento si rende necessario per consentire di individuare l’ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l’abilitazione al servizio Entratel.

Modello 770/2017: invio telematico tramite società del gruppo

Nell’ambito di gruppi societari, come previsto dall’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati.

Modello 770/2017: ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione

La ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione è trasmessa, attraverso lo stesso canale, all’utente che ha effettuato l’invio telematico.

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione Ricevute del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici.

La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Modello 770/2017: scadenza e responsabilità dell’intermediario in caso di inadempienza

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Scadenza modello 770/2017

Attualmente il termine di scadenza per il modello 770/2017 è fissato per il prossimo 31 luglio. Tuttavia, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto la proroga dell’adempimento al prossimo 2 ottobre 2017.

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