Fonti del diritto: definizione e classificazione

Redazione - Leggi e prassi

Fonti del diritto: la loro gerarchia permette di individuare una classificazione degli atti. Vediamo quali sono e qual è la definizione di ogni tipologia.

Fonti del diritto: definizione e classificazione

Sono fonti del diritto tutti gli atti o i fatti che originano o innovano un ordinamento giuridico. La definizione viene quindi a comprendere sia le produzioni istituzionali (fonti atto), ma anche le fonti fatto come le consuetudini o gli usi.

È possibile rintracciare una gerarchia delle fonti del diritto che ne permettono la classificazione e la determinazione di quale ha prevalenza sulle altre. A vario livello nello schema italiano possono essere ritrovate, per esempio, le leggi ordinarie, i regolamenti governativi.

Vediamo quindi quali sono le fonti del diritto e come vengono classificate comunemente.

Fonti del diritto: definizione e classificazione

In tema di fonti del diritto la definizione del concetto viene a comprendere tutti gli atti o i fatti che possono dare origine o innovare una norma giudica. Lo schema che emerge da questa spiegazione individua molte tipologie di apporti differenti.

Per dare migliore definizione alle fonti del diritto una classificazione che spesso viene usata è quella che distingue tra fonti atto e fonti fatto.

Le prime sono quelle che emergono da atti e per le quali è possibile rintracciare una volontà che le dispone e le istituisce. Il potere di emanare fonti atto è solitamente determinato dello schema derivante dall’ordinamento giuridico italiano.

Per quanto riguarda le fonti fatto la definizione le descrive come quei fatti sociali o naturali che possono produrre diritto. Tali sono, per esempio, i già citati usi e costumi.

Per chiarire cosa sono le fonti di diritto un’ulteriore classificazione utile è quella tra fonti di produzione e fonti di cognizione. Le ultime sono delle raccolte che contengono leggi già emanate e che hanno lo scopo di porle all’evidenza pubblica, come la Gazzetta Ufficiale.

Altra forma di classificazione è quella delle fonti di produzione, che possono innovare o far scaturire nuove norme giuridiche. Fonti atto e fonti fatto sono ricomprese all’interno di questa tipologia.

Fonti del diritto: gerarchia

La definizione accurata delle fonti del diritto può avere luogo solo sulla base della gerarchia a loro attribuita nell’ordinamento giuridico italiano. Se i sistemi giuridici contemporanei prevedono una pluralità di fonti, la loro organizzazione in uno schema preciso ha la funzione dare definizione quali tipologie di atti abbia priorità sugli altri.

Nel caso, infatti, in cui una fonte appartenente ad una classificazione di livello inferiore contrasti con una superiore, la prima è illegittima e può essere annullata da un organo competente. In casi di maggiore complessità si dovrà ricorrere ai criteri per la risoluzione delle antinomie.

In Italia tra le varie fonti del diritto può essere riconosciuta la seguente gerarchia:

  • Costituzione: fonte primarie e costitutiva dello Stato italiano, frutto del potere costituente e che è possibile modificare solo mediante procedura aggravata;
  • Fonti primarie del diritto: come le leggi ordinarie o statuti e leggi regionali. A questa classificazione appartengono anche gli atti aventi forza di legge quali decreti legge e decreti legislativi;
  • Fonti secondarie del diritto: regolamenti governativi e ministeriali, regolamenti regionali.

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