Fondo di integrazione salariale 2017: domanda Inps e requisiti. Ecco le istruzioni

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Fondo di integrazione salariale: la circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017 illustra regole e requisiti per presentare domanda e beneficiare di assegno ordinario e di solidarietà in caso di riorganizzazione, crisi aziendale o riduzione dell'orario di lavoro. Ecco le istruzioni.

Fondo di integrazione salariale 2017: domanda Inps e requisiti. Ecco le istruzioni

Fondo di integrazione salariale 2017: la circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017 detta le istruzioni su criteri di esame delle domande di accesso all’assegno ordinario e all’assegno di solidarietà in caso di riorganizzazione, crisi aziendale o riduzione dell’orario di lavoro.

Tutti i lavoratori che occupano mediamente più di 5 lavoratori dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria possono accedere al fondo di integrazione salariale 2017 in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La circolare pubblicata dall’Inps chiarisce i criteri utilizzati per l’esame delle domande inoltrate al fine dell’accesso al FIS, introdotto con il Jobs Act ed entrato in vigore dopo la pubblicazione del decreto attuativo del 3 febbraio 2016.

Nello specifico, vengono chiarite le regole per l’accesso alle due prestazioni del fondo di integrazione salariale: assegno di solidarietà e assegno ordinario. Di seguito tutte le istruzioni e le regole sui criteri di esame delle domande di FIS 2017 disposte con la circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017.

Fondo di integrazione salariale 2017: domanda Inps e requisiti. Ecco le istruzioni

Il Fondo di integrazione salariale istituito con il Jobs Act eroga due tipologie di prestazione:

  • assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;
  • assegno ordinario, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Sono diversi i criteri di valutazione delle domande in base ai quale l’Inps autorizza l’accesso alle due misure garantite dal FIS. Vediamo di seguito le istruzioni contenute nella circolare n. 130/2017 dell’Inps.

FIS, assegno ordinario e assegno di solidarietà: circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017

Si mette di seguito a disposizione la circolare pubblicata dall’Inps con i criteri per la valutazione delle domande di accesso all’assegno ordinario e di solidarietà del FIS 2017.

Circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017
Scarica la circolare Inps con i criteri per la valutazione delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà e all’assegno ordinario del FIS (fondo di integrazione salariale)

Fondo di integrazione salariale Inps 2017: assegno ordinario per riorganizzazione e crisi aziendale

Oltre all’assegno di solidarietà, il Fondo di Integrazione salariale garantisce l’assegno ordinario ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.

L’assegno è garantito in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.

Criteri per la valutazione delle domande di FIS 2017 per riorganizzazione aziendale

In caso di riorganizzazione aziendale, l’accesso al fondo di integrazione salariale e all’assegno ordinario è ammesso nel rispetto dei seguenti criteri:

  • il datore di lavoro che presenta domanda deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;
  • il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale volta al recupero ed alla valorizzazione delle risorse interne;
  • il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, riferito alle unità produttive interessate dall’intervento, deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti della stessa tipologia operati nel biennio precedente.

L’Inps stabilisce inoltre che:

  • le sospensioni dal lavoro per le quali si richiede l’accesso al Fondo siano ricollegabili al processo di riorganizzazione da realizzare;
  • nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%;
  • il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Assegno ordinario in caso di crisi aziendale

Gli eventi di crisi aziendale che danno accesso all’assegno ordinario e al FIS 2017 consistono in uno stato di grave difficoltà economica dell’impresa derivante da una situazione involutiva o negativa riguardante il biennio antecedente la data di presentazione della domanda Inps, rilevabile dagli indicatori economico finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa e indebitamento), ovvero da un evento improvviso ed imprevisto.

La crisi aziendale può quindi essere richiesta in due casi:

  • crisi con continuazione dell’attività lavorativa;
  • crisi per evento improvviso e imprevisto.

Nella circolare Inps viene chiarito che il datore di lavoro, nel caso di crisi aziendale, potrà comunque procedere a nuove assunzioni, purché siano motivate dalla necessità e dalla compatibilità con le finalità dell’intervento integrativo, ovvero quando l’assunzione è necessaria ad esempio per il rilancio dell’azienda.

Lo stato di crisi aziendale dovrà essere valutato dall’Inps previa presentazione da parte del datore di lavoro di:

  • una specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
  • un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità produttiva e settore di attività dell’impresa interessata dall’intervento integrativo.

A differenza dei casi di riorganizzazione aziendale, lo stato di crisi aziendale è valutato in riferimento all’anno precedente e non al biennio. L’accesso all’assegno ordinario del FIS è ammesso qualora emerga dalla valutazione degli indicatori economico-finanziari, un andamento a carattere negativo ovvero involutivo e un ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale.

Assegno di solidarietà 2017

Possono beneficiare dell’assegno di solidarietà i lavoratori di aziende con almeno cinque dipendenti assunti.

A differenza dell’assegno ordinario, l’assegno di solidarietà garantito dal FIS 2017 non è erogato previa valutazione di determinate causali ma sulla base della stipula di un accordo collettivo.

Per questo motivo, uno degli elementi necessari dell’accordo è la quantificazione e la motivazione dell’esubero di personale:

  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti non è necessario attivare la procedura di licenziamento collettivo. Ciò in considerazione del fatto che, a norma dell’articolo 6, comma 9, del D.I. n. 94343/2016, l’assegno di solidarietà è autorizzato alla luce dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 940363/2016. In particolare, l’articolo 4, comma 4, dispone che è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo nel corso di vigenza del trattamento di integrazione salariale solo con la non opposizione dei lavoratori. Pertanto è sufficiente che nell’accordo venga quantificato e motivato l’esubero di personale;
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, nell’accordo deve essere specificato che il medesimo è stipulato al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Assegno di solidarietà 2017 e stipula di accordo collettivo

La circolare Inps n. 130/2017 stabilisce inoltre che nell’accordo collettivo devono essere presenti i seguenti elementi essenziali:

  • data di stipula del contratto;
  • esatta individuazione delle parti stipulanti;
  • contratto collettivo applicato;
  • orario di lavoro e sua articolazione;
  • data dell’apertura della procedura di mobilità (se l’accordo è intervenuto nel corso della stessa) e numero degli esuberi dichiarati;
  • quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dell’accordo;
  • specificazione che l’accordo è stipulato per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti);
  • motivazioni e cause che hanno determinato l’esubero di personale;
  • data di decorrenza del contratto di solidarietà;
  • durata del contratto di solidarietà;
  • forma di riduzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale o mensile tradotta in termini settimanali);
  • articolazione puntuale della riduzione;
  • parametrazione sull’orario medio settimanale;
  • indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell’orario;
  • modalità attuative di possibili deroghe alla riduzione di orario concordata.

Ai fini della validità dell’accordo di solidarietà, al medesimo deve essere allegato l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo di solidarietà e dal datore di lavoro.

Per ulteriori importanti novità si inviata a consultare la circolare Inps n. 130/2017 allegata al presente articolo.

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