Detrazione affitto e agevolazioni fiscali inquilini: la guida completa

Detrazione affitto e agevolazioni fiscali per inquilini: ecco tutti i bonus previsti per studenti, lavoratori fuori sede e giovani.

Detrazione affitto e agevolazioni fiscali inquilini: la guida completa

Detrazione affitto e agevolazioni fiscali per inquilini: ecco la guida completa ai bonus e agli sconti da richiedere in dichiarazione dei redditi.

Sia i lavoratori che gli studenti fuori sede possono beneficiare di importanti detrazioni sul contratto di affitto, secondo specifiche regole e importi di spesa.

Per gli studenti universitari fuori sede, inoltre, sono state introdotte alcune importanti novità per rendere meno difficile l’accesso alle agevolazioni fiscali inquilini sulla spesa dell’affitto.

I due elementi principali da tenere in considerazione per comprendere quali detrazioni fiscali Irpef e quali agevolazioni possano essere utilizzate dall’inquilino in affitto dipendono fondamentalmente da due fattori: il reddito complessivo e la tipologia di contratto stipulato (cedolare secca, canone concordato, contratto Legge 431/1998).

Il riferimento normativo fondamentale è il Tuir ovvero il Testo unico in materia di imposte sui redditi che all’articolo 15 comma i-sexies) ed all’articolo 16 prevede tutti gli importi della detrazione fiscale spettante sugli affitti pagati da studenti universitari fuori sede e lavoratori.

Detrazione affitto e agevolazioni inquilino, ecco la tabella con importi ed agevolazioni spettanti:

Tipologia di contratto di affitto Detrazioni fiscali Irpef Limite di reddito complessivo
Contratto Legge 431/1998 300 euro Fino a 15.493,72 euro
Contratto Legge 431/1998 150 euro Fino a 30.987,41 euro
Contratto a canone concordato 495,80 euro Fino a 15.493,72 euro
Contratto a canone concordato 247,90 euro Fino a 30.987,41 euro
Giovani tra 20 e 30 anni con contratto Legge 431/1998 991,60 euro per i primi tre anni Fino a 15.493,72 euro
Lavoratori fuori sede con contratto Legge 431/1998 991,60 per i primi tre anni Fino a 15.493,72 euro
Lavoratori fuori sede con contratto Legge 431/1998 495,80 per i primi tra anni Tra 15.493,72 e 30.987,41 euro

Ricapitolando: le detrazioni fiscali Irpef e le agevolazioni in generale previste dal fisco per gli inquilini in affitto dipendono da due fattori. Occorre, infatti, considerare sia la tipologia di contratto stipulato sia il reddito complessivo dichiarato. Queste detrazioni non spettano se l’inquilino è titolare di un reddito fiscale superiore ad euro 30.987,41.

Per gli inquilini in affitto con contratto di cui alla Legge 431/1998 spettano detrazioni fiscali Irpef differenti a seconda della condizione soggettiva del contribuente e del suo reddito complessivo.

Nel caso di lavoratori fuori sede titolari di contratto di affitto di cui alla Legge 431/1998 è prevista una maxi detrazione fiscale fissata in misura fissa e pari a 991,60 euro per i primi tre anni di contratto. Dal quarto anno tale detrazione si abbasserà ad euro 300 in caso di reddito complessivo fino a 15.493,72 euro ovvero ad euro 150 per coloro che dichiarano fino 30.987,41 euro.

Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni titolari di contratto di affitto di cui alla Legge 431/1998 sono previste analoghe detrazioni fiscali Irpef. Infatti, tale categoria di contribuenti potrà fruire di un’agevolazione pari ad euro 991,60 per i primi tre anni di contratto ma a condizione che il reddito complessivo dichiarato non superi i 15.493,72 euro. Dal quarto anno tale detrazione si abbasserà ad euro 300 in caso di reddito complessivo fino a 15.493,72 euro ovvero ad euro 150 per coloro che dichiarano fino a 30.987,41 euro.

Per le altre categorie di contribuenti, non rientranti tra i lavoratori fuori sede ed i giovani over 20 ma under 30, le detrazioni fiscali Irpef sono diverse a seconda che il contratto rientri nelle previsioni della Legge 431/1998 ovvero sia a canone concordato.

Nel primo caso le detrazioni fiscali Irpef sugli affitti sono fissate in misura fissa per un ammontare pari a 150 euro per redditi fino a 15.493,72 euro ovvero pari a 300 euro per i redditi fino a 30.987,41. Tali importi aumentano, negli stessi limiti di reddito complessivo, rispettivamente a 495,80 euro e 247,90 euro se il contratto considerato è a canone concordato.

Quella sinora analizzata è la normativa che riguarda le agevolazioni in termini di detrazioni fiscali Irpef ad importo fisso.

Oltre a queste, il fisco prevede delle detrazioni fiscali sull’affitto particolari per gli studenti universitari fuori sede, iscritti in un corso universitario in Italia ovvero in un altro Paese membro dell’Unione Europea.

Detrazioni fiscali Irpef 19% per studenti fuori sede in Italia e all’estero in un Paese membro dell’Unione Europea

Il fisco italiano, accanto alle detrazioni sull’affitto in misura fissa relative ai casi sopra esposti, prevede anche delle agevolazioni per gli studenti universitari fuori sede, sia che studino in Italia che in un Paese membro dell’Unione Europea.

Per gli studenti universitari fuori sede, infatti, è prevista una detrazione fiscale Irpef pari al 19%. L’importo massimo detraibile per ciascun anno è pari ad euro 2.633.

Attenzione: in questo caso l’agevolazione spetta anche per contratti di affitto diversi da quello previsto dalla Legge 431/1998 come nel caso dei contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Condizione necessaria per ottenere lo sconto fiscale in oggetto è che l’Università sia ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’Università ovvero in Comuni limitrofi.

Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 ha modificato le regole sulla detrazione fiscale del 19% che consente di beneficiare di un rimborso di 500 euro circa.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il 2018 la detrazione dell’affitto stipulato in favore di studenti fuori sede potrà esser richiesta anche nel caso in cui l’immobile oggetto di locazione sia situato nella stessa provincia di residenza.

Resta il vincolo della distanza tra luogo di residenza e Comune in cui ha sede l’università: dovrà esser pari ad almeno 100 km.

Tra le novità viene tuttavia previsto che, qualora lo studente viva in una zona montana e disagiata, la detrazione potrà esser richiesta anche nel caso in cui la distanza tra luogo di residenza e di studi sia pari ad almeno 50 km.

Per il calcolo della distanza geografica dei 100 Km o dei 50 Km si prende in considerazione il domicilio fiscale del nucleo familiare che ha a carico lo studente, prendendo in considerazione anche le reti ferroviarie, gli autobus e le autostrade.

Il principio è che la detrazione è ammessa nel caso in cui il costo del trasporto per raggiungere la sede degli studi universitari risulti troppo gravoso per la famiglia.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Tuir. Tale condizione è espressamente prevista dall’articolo 15, comma 1-sexies) del testo unico delle imposte sui redditi.

La detrazione fiscale Irpef del 19% sull’affitto pagato da uno studente universitario fuori sede spetta anche nel caso di spesa sostenuta a favore di un familiare a carico. Per cui il genitore può detrarre l’affitto pagato per conto del figlio nel rispetto delle regole sopra esposte. Nel caso di un solo figlio a carico di due genitori, ciascuno di essi potrà detrarre fino al 50% dell’importo massimo previsto (quindi massimo fino a 1.316,50 euro).

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