Credito d’imposta ricerca e sviluppo anche per i progetti a favore di terzi

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Con la Risoluzione 32/E del 10 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del bonus Ricerca e Sviluppo chiarendo come sia ammesso anche per progetti a favore di terzi.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo anche per i progetti a favore di terzi

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del bonus credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 2017 chiarendo - con la risoluzione numero 32/E del 10 marzo 2017 - come esso sia ammissibile anche per i progetti a favore di terzi.

Agevolazioni per ricerca e sviluppo tramite credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, via libera alle spese sostenute per la realizzazione di progetti di ricerca commissionati nell’interesse di terzi. Con la risoluzione n. 32/E del 10 marzo 2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in presenza di progetti realizzati a favore di soggetti diversi dal committente.

Ecco il file pdf con la risoluzione n. 32/E del 10 marzo 2017 in materia di credito d’imposta 2017 in ricerca e sviluppo per progetti realizzati nell’interesse di terzi.

Credito d’imposta 2017 Ricerca e Sviluppo: risoluzione 32/E Agenzia delle Entrate

Ecco il file pdf con la risoluzione numero 32/E del 10 marzo 2017 con cui l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di credito d’imposta in materia di ricerca e sviluppo 2017:

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: risoluzione 32/E del 10 marzo 2017
Risoluzione 32/E del 10 marzo 2017: clicca sull’icona per eseguire il download del file pdf

Credito d’imposta 2017 ricerca e sviluppo progetti di terzi

La risoluzione numero 32/E del 10 marzo 2017 esamina la fattispecie di un’associazione di cooperative che commissiona ad un ente di ricerca l’esecuzione di alcuni progetti di ricerca e sviluppo attinenti il campo di attività di alcune delle proprie associate.

In base al contratto stipulato dal committente con l’ente di ricerca, i progetti saranno realizzati nell’interesse delle associate e i risultati saranno destinati a favore di una specifica cooperativa - scelta tra le proprie associate - che subentrerà successivamente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Al pagamento delle spese relative a questi progetti provvederà integralmente la cooperativa destinataria degli stessi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in questo senso che:

se i progetti di ricerca commissionati sono conformi ai requisiti che danno diritto all’agevolazione introdotta dal Dl n. 145/2013, è possibile fruire del credito di imposta per i costi sostenuti nella misura del 50%, come modificata dalla legge di bilancio 2017, non rilevando le modalità utilizzate per commissionare l’attività di ricerca. Di conseguenza, i costi sostenuti dalla società cooperativa beneficiaria dell’attività di ricerca rientrano tra quelli ammessi al beneficio

Credito d’imposta bonus ricerca e sviluppo 2017: le recenti novità dell’agevolazione

La Legge di bilancio 2017 ha recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, tra l’altro, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’applicazione di un’aliquota unica del 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati.

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