Cos’è e come si costituisce un’associazione?

Redazione - Associazioni

Associazione: cos'è, come funziona e come si costituisce? Ecco la guida completa sulle associazioni, con particolare riferimento alla distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute.

Cos'è e come si costituisce un'associazione?

Un’associazione nel linguaggio giuridico è un ente associativo formato da un insieme di persone fisiche o giuridiche accomunate dalla comune volontà di perseguire uno scopo, prevalentemente di carattere non lucrativo.
Il fenomeno giuridico dell’associazione, così come delle fondazioni e dei comitati, trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 18 della Costituzione italiana. Fondamentali sono poi i riferimenti del codice civile, con gli articoli 14 e seguenti che ne disciplinano modalità di costituzione, funzionamento e responsabilità.
In Italia esiste probabilmente un abuso dello strumento dell’associazione, spesso e volentieri per fruire dei vantaggi fiscali consentiti dallo “scudo” rappresentato dallo scopo formalmente non lucrativo delle stesse.

Ecco la prima di una serie di guide che dedicheremo all’istituto delle associazioni, seguiranno appositi approfondimenti in materia di associazioni culturali ed associazioni sportive dilettantistiche.

L’associazione nell’articolo 18 della Costituzione

Il primo fondamento normativo fondamentale in materia di associazioni è l’articolo 18 della Costituzione che afferma quanto segue:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare
”.

Il diritto di associazione si caratterizza dunque per l’elemento della stabilità: a differenza del diritto di riunione (vedi articolo 17 Costituzione) nel caso dell’associazione vi è un carattere duraturo dello stare insieme, caratterizzato dall’indicazione di uno scopo comune di carattere prevalentemente non economico.

Secondo la prevalente dottrina costituzionalista la libertà di associazione si estrinseca in tre grandi diritti interconnessi:

  • la libertà di costituire un’associazione;
  • la libertà di aderire o meno alla stessa;
  • la libertà di abbondonare l’associazione.

I limiti al diritto di costituire un’associazione previsti dalla Costituzione italiana

Al fine di evitare abusi nella costituzione di un’associazione, la notra carta fondamentale ha previsto i seguenti limiti alla libertà di associazione:

  • l’associazione non può perseguire fini che siano vietati al singolo cittadino dalla legge penale;
  • l’associazione non può avere fini di carattere militare;
  • l’associazione non può essere segreta.

Quest’ultimo limite è diventato particolarmente rilevante all’inizio degli anni ’80 a proposito della triste vicenda della “Loggia Massonica P2”. L’associazione in oggetto, segreta ed eversiva, si poneva l’obiettivo di sovvertire l’ordine democratico della Repubblica attraverso l’introduzione di propri affiliati nei gangli fondamentali delle istituzioni politiche statali.

Associazione: le principali regole dettate dal codice civile

Sin qui abbiamo affrontato gli aspetti costituzionali del diritto di associazione, con particolare riferimento ai concetti di libertà e ai relativi limiti.

Passiamo ora alla trattazione di aspetti più pratici, legati alla costituzione ed al funzionamento di un’associazione, il cui primo riferimento normativo è il codice civile.

Come si costituisce un’associazione? Costituzione dell’associazione mediante atto pubblico
Come si costituisce un’associazione? Le associazioni (e le fondazioni) devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. Tali principi sono previsti dagli articoli 14 e 15 del codice civile.

Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di un’associazione
L’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione e di una fondazione devono contenere i seguenti elementi obbligatori:

  • la denominazione dell’ente;
  • l’indicazione dello scopo;
  • l’entità del patrimonio;
  • la sede sociale;
  • le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.

Atto costitutivo e statuto di un’associazione devono anche determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; nel caso delle fondazioni occorre determinare altresì criteri e modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

La responsabilità degli amministratori delle associazioni
I membri dell’associazione che vengono nominati amministratori hanno precisi compiti ma anche precise responsabilità. Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (vedi articolo 18 del codice civile).

I libri obbligatori nelle associazioni
Per garantire il corretto funzionamento delle associazioni è necessario istituire i seguenti libri sociali:

  • libro soci;
  • libro verbali assemblea;
  • libro verbali consiglio direttivo;
  • libro prima nota cassa.

Secondo quanto disposto dall’articolo 20 del codice civile l’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute
Una differenza fondamentale è quella tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute.

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica, acquisita previo riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il d.p.r. 361/2000 prevede l’acquisto della personalità giuridica derivi dall’iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto sotto la sorveglianza del Prefetto. L’iscrizione, in tal modo, produce i cosiddetti effetti di pubblicità costitutiva.

Le associazioni non riconosciute, invece, sono prive di personalità giuridica e le relative responsabilità ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima.

Nelle prossime settimane la redazione di InformazioneFiscale.it si occuperà di interessanti approfondimenti tematici in materia di associazioni culturali e associazioni sportive dilettantistiche.

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