Articolo 97 della Costituzione: efficienza ed imparzialità, i pilastri della PA

Redazione - Pubblica Amministrazione

Nell'articolo 97 della Costituzione sono contenuti i principi alla base della PA italiana. Efficienza, imparzialità e buon andamento sono, in primo luogo, i pilastri della Pubblica Amministrazione.

Articolo 97 della Costituzione: efficienza ed imparzialità, i pilastri della PA

Efficienza, buon andamento e imparzialità sono, in primo luogo, i principi su cui si basa la pubblica amministrazione. A stabilirli è l’articolo 97 della Costituzione italiana.

Di seguito spiegazione e commento del significato di ciascun elemento che deve essere considerato alla base della PA.

I pilastri della Pubblica Amministrazione contenuti nel testo dell’articolo 97 della Costituzione trovano spazio all’interno del Titolo II sul governo e alla Sezione sulla pubblica amministrazione.

Articolo 97 Costituzione: efficienza ed imparzialità della P.A.

L’art. 97 della Costituzione, in particolare al comma 3, impone che l’operato della pubblica amministrazione sia improntato ai principi di efficienza e imparzialità. Il testo infatti recita in relazione alla pa:

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

I principi che si possono desumere dal comma 3 dell’articolo 97 della Costituzione sono di 3 tipi:

  • legalità: l’organizzazione delle PA avviene secondo le disposizioni di legge ed è quindi a queste subordinata;
  • buon andamento: è in questo termine che viene sancito il criterio di efficienza per la pubblica amministrazione, che si assomma all’efficacia nelle risorse economiche;
  • imparzialità: la PA conserva un atteggiamento non pregiudiziale sia nei riguardi dei cittadini che delle sfere del pubblico e del privato.

In linea con quanto stabilito dall’articolo 97 della Carta Costituzionale italiana sulla pubblica amministrazione si pone, tra l’altro, l’articolo 1 della legge 241/2001, laddove in materia di procedimento amministrativo enuncia come:

L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell’ordinamento comunitario”.

Articolo 97 Costituzione: cosa significa imparzialità e efficienza?

Circa l’art. 97 Costituzione un commento più dettagliato può essere utile a specificare nel dettaglio cosa significa efficienza e imparzialità della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l’efficienza della PA, va sottolineato come nel principio del buon andamento siano ricompresi anche altri criteri. In particolare, l’efficacia impone che vengano adottati provvedimenti e risorse adeguate alle attività programmate e di volta in volta svolte dall’amministrazione.

Efficienza e buon andamento per la PA ha come significato la tutela contro gli sprechi nella pubblica amministrazione. Dall’art. 97 se ne desume come questi valori, spesso bistrattati, siano dei principi costituzionali.

Riguardo l’imparzialità della pubblica amministrazione va considerato come questo principio dell’articolo 97 della Costituzione si ponga in continuità con quanto enunciato dall’articolo 3 della stessa Carta, quando riconosce la pari dignità sociale e davanti alla legge di tutti i cittadini, prescrivendo il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che limitano ‘di fatto’ la libertà e l’uguaglianza tra di loro.

Articolo 97 Costituzione: organizzazione e concorsi nella pa

Se i criteri di equità e imparzialità della Pa vengono posti in relazione con il prosieguo dell’articolo 97 della Costituzione, si vengono a specificare delle modalità sulla base dei quali si concretizzano i punti esposti.

In primo luogo ciò dovrà avvenire per mezzo di un ordinamento da assegnare ai pubblici uffici che delineino “le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari” (c. 3, art. 97). Tale disposizione dovrebbe in particolare garantire l’efficienza della pubblica amministrazione ed evitare un inutile spreco di risorse e competenze.

In secondo luogo, l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (c. 4, art. 97). Una prescrizione di questo tipo ha come effetto di garantire l’imparzialità della PA nei confronti di coloro che ambiscono ad esercitare la propria attività lavorativa al suo servizio.

Un’imparzialità nell’accesso alla pubblica amministrazione, idealmente senza interferenza di carattere personale o privatistico, che viene asserita con forza anche dall’articolo successivo al 97 della Costituzione, che enuncia come “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

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